Livorno · Portoferraio
Lun-Ven 9:15-12:15 / 15:00-18:15
Ratings
(0)

La Circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 fornisce istruzioni operative sull’applicazione della riduzione contributiva prevista dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Tale misura introduce, a partire dal 2025, una significativa agevolazione per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti.

Riduzione

La legge stabilisce una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da:

  • lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti,
  • soci di società (di persone o di capitali) che abbiano titolo all’iscrizione,
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari.

La riduzione si applica per 36 mesi dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale, sia sui contributi dovuti entro il minimale annuo di retribuzione sia su quelli calcolati sui redditi eccedenti.

Requisiti e beneficiari

  • avviare un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria nel 2025,
  • iscriversi per la prima volta alle gestioni speciali autonome degli artigiani o commercianti nello stesso periodo.

Sono esclusi coloro che risultino già iscritti, a qualsiasi titolo, alle due gestioni speciali in passato. Il beneficio si estende anche ai coadiuvanti e coadiutori familiari che iniziano l’attività nel 2025, anche in aziende già attive, purché non abbiano mai avuto iscrizioni precedenti.

Misura e durata

La riduzione riguarda l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti). Restano dovuti per intero:

  • il contributo di maternità (7,44 euro annui),
  • l’aliquota aggiuntiva per i commercianti prevista per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività.

Incompatibilità

L’agevolazione è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquota, quali:

  • riduzione contributiva per over 65 già pensionati (art. 59, comma 15, legge n. 449/1997),
  • regime forfettario previdenziale (legge n. 190/2014).

È possibile optare per la nuova riduzione anche se si è già richiesto il regime forfettario, ma la scelta comporta la disapplicazione di quest’ultimo per il periodo di fruizione della nuova agevolazione.

Controlli

L’INPS effettuerà controlli successivi per verificare la sussistenza dei requisiti; in caso di irregolarità, procederà al recupero delle somme e all’applicazione delle sanzioni.

Aiuto di Stato

La misura rientra tra gli aiuti de minimis, con un massimale di 300.000 euro nell’arco di tre anni, come previsto dal regolamento (UE) 2023/2831. Il rispetto di tale limite è verificato considerando tutte le agevolazioni de minimis ottenute dall’impresa unica.

inps, IVS

Lo Studio

Scapuzzi Rusciano
professionisti associati