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Colonnine di ricarica obbligo dei Corrispettivi telematici

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; per effetto del successivo comma 2, dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Al riguardo, con la risposta all'istanza di interpello 21 maggio 2019, n. 149, le Entrate hanno precisato che il servizio fornito dalle colonnine per l’erogazione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, può ricondursi alla nozione di “distributore automatico”, e di conseguenza ritenersi assoggettato ai previsti obblighi in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In tal senso depone anche la Risoluzione 21 dicembre 2016, n. 116/E, con la quale fu chiarito cosa si debba intendere per “distributore automatico”: nell'occasione, in particolare, fu precisato che con tale espressione si fa riferimento a “un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico - dotato diun processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi”.

 

 

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