Con il decreto fisco-lavoro n. 146/2021 è stato introdotto l'obbligo di "Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione INL" da effettuarsi attraverso la procedura on-line dal sito https://servizi.lavoro.gov.it/ . L'accesso ai servizi avviene previo accreditamente e mediante SPID o CNS.
Soggetti Obbligati alla comunicazione
- i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi i professionisti)
- I lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Soggetti esclusi
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- I rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)
- le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c.
- Tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)
Sanzioni
Si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per il lavoro intermittente che va da 500,00 a 2.500 Euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Casi specifici ed esempi
Con le note n. 109/2022 e 393 l'ispettorato del Lavoro chiarisce ad esempio che sono inclusi nell'obbligo:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
- ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. - Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.
- Sono soggette all'obbligo i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione,rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione
Sono invece, ad esempio esclusi dall'obbligo di comunicazione:
- Le attività di volontariato per le quali si percepisce solo rimborso spese
- Le prestazioni di guide turistiche,
- Le prestazioni di interpreti, traduttori e docenti di lingua
- Il lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
- le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo
Lo studio effettua la comunicazione obbligatoria con apposito servizio attivato on-line, clicca per attivarlo Puoi anche inviare direttamente una email con tutti i dati necessari a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.