Lettere di compliance per omessa compilazione RW
Nei prossimi mesi i contribuenti potranno ricevere migliaia di lettere di compliance nei loro cassetti fiscali a causa della mancata compilazione del quadro RW per l'anno d'imposta 2020. L'Ufficio delle imposte sollecita i contribuenti a presentare volontariamente una dichiarazione integrativa (Modello redditi PF 2021 - anno 2020), includendo redditi, oneri, crediti, investimenti e attività finanziarie detenute all'estero, nonché i redditi di fonte estera indicati nella comunicazione.
In particolare, i conti e le altre attività detenuti all'estero dovranno essere indicati nel quadro RW mentre i redditi nei quadri RL, RM ed RT.
Se la regolarizzazione riguarda Paesi elencati nel D.M. MEF del 4 maggio 1999, si applica la presunzione dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, che considera le attività finanziarie come costituite da redditi non dichiarati, a meno che non si provi il contrario. Pertanto, nella dichiarazione integrativa devono essere riportati nei quadri reddituali tutti i fondi trasferiti su conti e attività finanziarie in questi Paesi, per i quali non si può fornire una documentazione adeguata, anche durante eventuali controlli successivi, al fine di superare tale presunzione legale. Dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, l'Ufficio potrebbe avviare un controllo per verificare la correttezza del ravvedimento effettuato, utilizzando nuove informazioni provenienti dalle amministrazioni fiscali estere o altre fonti.
Insieme alla dichiarazione integrativa, devono essere versate le eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso. L'adesione al ravvedimento operoso speciale entro il 31 maggio 2024 consente un'ulteriore riduzione delle sanzioni.
Di seguito la tabella riepilogativa delle sanzioni:
|
Violazione |
Sanzione |
|
Rif. normativo |
|---|---|---|---|
|
Irregolare compilazione del quadro RW |
Dal 3% al 15% dell'importo non segnalato |
Se l'investimento o l'attività sono in un Paese diverso da quello dell'elenco ex D.M. MEF 4 maggio 1999 Non applicabile il ravv. op. speciale |
Art. 5 , comma 2, D.L. n. 167/1990 |
|
Irregolare compilazione del quadro RW |
Dal 6% al 30% dell'importo non segnalato |
Se l'investimento o l'attività sono in un Paese di cui al D.M. MEF 4 maggio 1999 Non applicabile il ravv. op. speciale |
Art. 5 , D.L. n. 167/1990 |
|
Omessa presentazione del quadro RW |
258 euro |
Se il ritardo non supera i 90 giorni Non applicabile il ravv. op. speciale |
Art. 5 , comma 2, D.L. n. 167/1990 |
|
Redditi presunti dalla violazione delle norme in tema di RW se lo Stato estero è un paradiso fiscale (dichiarazione dei redditi presentata) |
Dal 180% al 360% dell'imposta dovuta |
|
Art. 12 del D.L. n. 78/2009 |
|
Redditi presunti dalla violazione delle norme in tema di RW se lo Stato estero è un paradiso fiscale (dichiarazione dei redditi omessa) |
Dal 240% al 480% dell'imposta dovuta |
Minimo 500 euro |
Art. 12 del D.L. n. 78/2009 |
|
Omessa e irregolare determinazione dell'IVAFE |
90%-180% della maggiore imposta dovuta |
Applicabile il ravv. op. speciale (5% = 90%/18) |
Art. 19, D.L. n. 201/2011 |
|
Omessa e irregolare determinazione dei redditi di fonte estera |
120%-180% della maggiore imposta dovuta |
Applicabile il ravv. op. speciale (6,67% = 120%/18) |
|
|
Omessa e irregolare determinazione dei redditi di fonte estera in Paesi black list |
180%-360% della maggiore imposta dovuta |
Applicabile il ravv. op. speciale (10% = 180%/18) |
|
La sanzione è rapportata all'intero valore non dichiarato delle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.
Dichiarazione Integrativa
Per l'anno 2020 la sanzione (sia per l'RW omesso che per l'omesso versamento dell'IVAFE) è ridotta a 1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-ter, D.Lgs. n. 472/97). Si tratta di presentare l'integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del TUIR, i seguenti Stati e territori:
- Alderney (Aurigny);
- Andorra (Principat d'Andorra);
- Anguilla;
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
- Aruba;
- Bahama (Bahamas);
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
- Barbados;
- Belize;
- Bermuda;
- Brunei (Negara Brunei Darussalam);
- Costa Rica (Republica de Costa Rica);
- Dominica;
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
- Ecuador (Repuplica del Ecuador);
- Filippine (Pilipinas);
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
- Gibuti (Djibouti);
- Grenada;
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
- Hong Kong (Xianggang);
- Isola di Man (Isle of Man);
- Isole Cayman (The Cayman Islands);
- Isole Cook;
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
- Jersey;
- Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
- Liberia (Republic of Liberia);
- Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau);
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
- Maldive (Divehi);
- Maurizio (Republic of Mauritius);
- Monaco (Principaute' de Monaco);
- Monserrat;
- Nauru (Republic of Nauru);
- Niue;
- Oman (Saltanat 'Oman);
- Panama (Republica de Panama');
- Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
- Monaco
- Sark (Sercq);
- Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore);
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
- Saint Lucia;
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
- Svizzera (Confederazione Svizzera);
- Taiwan (Chunghua MinKuo);
- Tonga (Pule'anga Tonga);
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
- Tuvalu (The Tuvalu Islands);
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
- Vanuatu (Republic of Vanuatu);
- Samoa (Indipendent State of Samoa).
NOTA BENE
Avvalendosi del ravvedimento operoso speciale entro il 31 maggio 2024, la sanzione è ridotta a 1/18, ma solo per l'omesso versamento di IVAFE è possibile, non per l'omesso RW.
In base all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, se i conti e le altre attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW sono detenuti in Stati Black List di cui al D.M. sopra citato, tali attività si presumono costituite salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. La sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è raddoppiata, senza l'ulteriore aumento di un terzo dell'art.1, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 (es. 180% di minimo edittale ridotto 1/18 =10% con ravvedimento operoso speciale entro il 31 maggio 2024 o 180% ridotto a 1/6 in caso di ravvedimento operoso ordinario).
Si raccomanda ai clienti di "ricordarsi" dell'eventuale possesso di criptovalute sia dedenute su wallet "on-line" che "off-line" sia software che hardware.
Lo Studio
Scapuzzi Rusciano
professionisti associati
- Piazza Attias 37, p.2 · 57125 Livorno
- Portoferraio (Isola d'Elba)
- 0586 892300 · 338 125 1855
- info@scapuzzirusciano.it
- PEC scapuzzirusciano@legalmail.it
- C.F./P.IVA 01900610492 · Codice destinatario FE J6URRTW