In data 29/12 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 la Legge 29 dicembre 2022. n. 197 (Legge di Bilancio) approvata definitivamente dal Senato. Di seguito un riassunto delle più importanti misure entrate in vigore il 1° gennaio 2023.
- Pensione anticipata flessibile (quota 103)
- Rinuncia accredito contributivo
- Ape sociale
- Opzione donna
- Assunzioni agevolate
- Esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli
- Proroga lavoro agile
- Reddito di cittadinanza
- CIG Straordinaria
- Misure contrasto violenza sulle donne
- Prestazioni di lavoro occasionale accessorio
- Assegno unico e universale ai figli
- Congedo parentale
- Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali
- Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo
Pensione anticipata flessibile (quota 103)
comma 283
In via sperimentale, per il 2023 per gli iscritti all'AGO (e alle forme esclusive e sostitutive della medesima) o alla Gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla “Pensione anticipata flessibile” con:
- età anagrafica pari a 62 anni;
- anzianità contributiva minima di 41 anni.
La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legge per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe al raggiungimento dei requisiti ordinari.
Nota Bene: La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente/autonomo (ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale), nel limite di € 5.000 lordi annui.
I lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile:
- entro il 31 dicembre 2022 percepiscono il trattamento dal 1° aprile 2023;
- dopo il 1° gennaio 2023 percepiscono il trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Rinuncia accredito contributivo
comma 286
I lavoratori dipendenti che maturino i requisiti per la pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
A seguito dell'esercizio di tale facoltà, il datore di lavoro non è più obbligato a versare i contributi a carico lavoratore a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
La somma corrispondente alla quota di contributi a carico lavoratore che il datore di lavoro non versa all'Ente previdenziale, viene corrisposta interamente al lavoratore.
Ape sociale
comma 288
La possibilità di fruire dell'APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2023, alle medesime condizioni già previste dall’art. 1, c. 179 L. n. 232/2016 , art. 1, c. 165 L. n. 205/2017, art. 1, c. 92 L. n. 234/2021.
Opzione donna
comma 292
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato (c.d. Opzione donna) è riconosciuto alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano:
- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- un'età anagrafica pari a 60 anni (età ridotta di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2).
Per esercitare l'opzione occorre essere in una delle seguenti condizioni:
- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore o uguale al 74%;
- essere stata licenziata o essere dipendente di un'azienda per la quale è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in questo caso si applica la riduzione dell'età anagrafica a prescindere dal numero dei figli).
Assunzioni agevolate
commi da 294 a 299
- Beneficiari del Reddito di cittadinanza (Art. 1 -13 D.L. n. 4/2019) - Tutti i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 8.000. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L'esonero (alternativo a quello già previsto dall'art. 8 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019) spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. - Giovani (Art. 1, c. 10 , L. n. 178/2020) - L'esonero contributivo previsto per favorire l'occupazione giovanile stabile è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, entro un limite annuo massimo di € 8.000.
- Donne (Art. 1, c. 16 L. n. 178/2020) - Proroga dell'esonero contributivo del 100%, nel limite annuo massimo di € 8.000, per le assunzioni di donne disoccupate con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
Attenzione: L’efficacia di tutte queste misure è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli
comma 300
Proroga per il 2023 dell'esonero contributivo del 100% - per un periodo massimo di 24 mesi - riconosciuto ai giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola.
Proroga lavoro agile
comma 306
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Perequazione pensioni
Commi 309 e 310
Per gli anni 2023-2024 il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni è riconosciuta nella misura del:
- 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 85% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- 53% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 5 e 6 volte il trattamento minimo;
- 47% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 6 e 8 volte il trattamento minimo;
- 37% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 8 e 10 volte il trattamento minimo;
- 32% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 10 volte il trattamento minimo.
Nota Bene: Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per le pensioni di importo inferiore al minimo INPS, è previsto un aumento percentuale pari all'1,5% per il 2023, elevabili a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni, e del 2,7% per il 2024.
Reddito di cittadinanza
Commi da 313 a 318
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto:
- per un massimo di 7 mesi;
- tranne che per i nuclei familiari comprendenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni.
Dal 1° gennaio 2023 l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla frequenza di corsi di formazione e/o di riqualificazione professionale per un periodo di 6 mesi. Il mancato assolvimento di tale obbligo determina la perdita del diritto alla prestazione.
Il reddito di cittadinanza non verrà più riconosciuto dal 1° gennaio 2024.
Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione.
CIG Straordinaria
Comma 329
È prorogato per l’anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, per un massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi.
Misure contrasto violenza sulle donne
Comma 338
È disposto il rifinanziamento, per il 2023, dei fondi per il Piano strategico contro la violenza sulle donne e di quello per le misure anti tratta.
Prestazioni di lavoro occasionale accessorio
Commi da 342 a 354
L'importo massimo entro cui possono essere eseguite prestazioni di lavoro occasionale è innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui. Le prestazioni occasionali sono estese anche al settore agricoltura (con conseguente abrogazione dell'art. 54 bis, c. 14 lett. b, D.L. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017) e si applicano alle attività stagionali che si svolgono per un massimo di 45 giorni all'anno.
Le disposizioni si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1
È abrogata la disposizione per cui, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, incluse le attività alberghiere e ricettive che, in precedenza, erano escluse dal campo di applicazione dei rapporti occasionali se avevano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Rimane il divieto di utilizzo della prestazione occasionale accessoria:
- nelle attività edilizie e affini;
- nell’esecuzione di appalti e servizi.
Assegno unico e universale ai figli
Comma 357
Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell'importo dell'AUUF per le famiglie:
- con figli di età inferiore ad 1 anno;
- con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000,00.
Diventano strutturali:
- l'importo di € 175 mensili, previsto per ciascun figlio minore e per ciascun figlio disabile;
- la maggiorazione prevista in caso di figlio disabile fino ai 21 anni.
Congedo parentale
Comma 359
L'indennità per congedo parentale, prevista fino al dodicesimo anno di vita del figlio per ciascun genitore lavoratore per 3 mesi e pari al 30% della retribuzione, è elevata all'80% solo per la madre lavoratrice, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino. L'aumento si applica alle madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022.
Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali
Commi da 597 a 599
In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
In presenza di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante, con le modalità sopra descritte, non è prevista l'applicazione di sanzioni.
Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo
Comma 603
Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo".