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Deducibilià TFM amministratori

Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente (art. 105 del Tuir) sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali. Medesima regola si applica anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 17, lettera c) tra le quali rientra trattamento di fine rapporto.

 

Le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, possono essere dedotte in ciascun esercizio purché la previsione di tale trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti si applicazione il principio di cassa (art. 95 c.5)

Con l’ordinanza 25 febbraio 2020, n. 17367 la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi del richiamato art. 17, lettera c), del Tuir, l’indennità corrisposta, sia in denaro che in natura, in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50, comma 1, lettera c bis), del medesimo Testo unico, ai fini Irpef sono soggette al regime di tassazione separata solo laddove l’indennità risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’avvio del rapporto (fatta salva da parte dell’Ufficio l’applicazione della tassazione ordinaria laddove quest’ultima fosse più favorevole), mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l’atto scritto.

 

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