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Invio modello SR41

L'INPS (Messaggio del 31 luglio 2020, n. 3007) riepiloga le tempistiche per l’invio del modello "SR 41" semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:

  1. entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020 ) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
  2. entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
  3. entro il 17 luglio, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020 ).

Tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 22-quater , D.L. n. 18/2020 (come modificato dal D.L. n. 34/2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020), il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.

Lo Studio

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