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Definizione agevolata avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) in vigore dal 1° gennaio contiene un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e costi energetici, (cfr. Mettere link all’altro nostro articolo) tra le misure di sostegno in favore dei contribuenti è presente la definizione agevolata controlli automatizzati (Avvisi Bonari).

Avvisi Bonari anni pregressi

E’ possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta in corso al:

  • 31 dicembre 2019
  • 31 dicembre 2020
  • 31 dicembre 2021

per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti (20) rate trimestrali di pari importo.

Definizioni delle rateazioni in corso

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma (1° gennaio 2023), mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Modalità applicative

Maggiori informazioni e chiarimenti, in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, sono state inoltre fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2023 come segue.

Rateizzazione dei bonari a regime

Viene modificato a regime l’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997; quindi, a prescindere dall’importo (superiore o inferiore a 5.000 euro), la rateizzazione è spalmata su 20 rate trimestrali (non più 8 qualora l’importo sia inferiore a 5.000 euro).

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021

Le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021:

  • richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
  • possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nella definizione agevolata:
    • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
    • le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.
  • Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
  • È necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
  • In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
  • I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di:
    • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
    • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
    • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
  • In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 riferite anche ad anni 2018 e precedenti

Comunicazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972,

  • riferite a qualsiasi periodo d’imposta,
  • per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Posso rideterminare le sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pago gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e ricalcolo le sanzioni al 3% sulle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Condizione necessaria: il pagamento rateale deve proseguire, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione o, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Contatti

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e procederà in ogni caso a contattare i clienti che hanno gia in corso pratiche oggetto della presente novità normativa.

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