Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi a decorrere dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2023 (codice tributo 6099 anno di riferimento 2022) entro il limite massimo di 5.000 euro.
Visto di conformità
L’eventuale credito eccedente i 5.000,00 € potrà essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti c.d. "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA per il periodo d’imposta 2021, pari o superiore a 8 sono esonerati, fino a 50.000 € all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2021 e a quello precedente.
Presentazione della dichiarazione IVA
Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2022.
Modalità di pagamento e compensazioni
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante F24 attraverso i canali telematici dell'agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel) restando esclusa la modalità di presentazione mediante "home banking".
Dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che in tema di compensazioni ha previsto:
- il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
- la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Nota Bene: La predetta disciplina sulla compensazione dei crediti IVAsi applica esclusivamente alle compensazioni “orizzontali” o “esterne” dei crediti IVA, e non si applica alla cosiddetta compensazione “verticale” o “interna”, ossia alle compensazioni dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Crediti residui 2021
Per i crediti IVA maturati nel 2021 e non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, si potrà proseguire nell’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente si sommerà al credito IVA maturato nel 2022.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.