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Artigiani e commercianti Importo dei contributi IVS 2022

L'Inps ha comunicato gli importi dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2022.

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Determinazione della contribuzione

Le aliquote contributive delle gestioni pensionistiche sono pari a:

  • 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continua ad applicarsi, anche per l’anno 2022, la riduzione del 50% dei contributi dovuti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art. 59, c.15 L. 449 del 27/12/97)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 380 , della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

  • 0,46% destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • 0,02% è devoluta alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

E' dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

 

Contributi dovuti entro il minimale di reddito

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

24% pari a € 3.905,76
(3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

24,48% pari a € 3.983,73
(3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

22,80% pari a € 3.710,84
(3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

23,28% pari a € 3.788,81
(3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

€ 325,48
(324,86 IVS + 0,62 maternità)

€ 331,98
(331,36 IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 309,24
(308,62 IVS + 0,62 maternità)

€ 315,73
(315,11 IVS + 0,62 maternità)

 

Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle sopra indicate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00. Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive sono:

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

fino a € 48.279,00  

24,00%

24,48%

superiore a € 48.279,00

25,00%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a € 48.279,00

22,80%

23,28%

superiore a € 48.279,00

23,80%

24,28%

 

Massimale imponibile di reddito annuo

L’articolo 1, comma 4, della citata Legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari ad € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€48.279,00 più € 32.186,00).

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, ad € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Pertanto:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età

coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni

€ 19.633,46
(48.279,00x24%+32.186,00x25%)

€ 20.019,70
(48.279,00x24,48% +32.186,00x25,48)

Coadiuvanti/coadiutori di età
non superiore ai 21 anni

€18.667,88
(48.279,00x22,80%+32.186,00x23,80%)

€ 19.054,11
(48.279,00x23,28% +32.186,00 x24,28%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età

coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni

€ 25.770,71
(48.279,00x24%+56.735,00x25%)

€ 26.274,78
(48.279,00x24,48% +56.735,00x25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età
non superiore ai 21 anni

€ 24.510,54
(48.279,00x22,80%+56.735,00x23,80%)

€ 25.014,61
(48.279,00x23,28% +56.735,00x24,28%)

 

Collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere calcolati come segue:

  • imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali.

In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 

Regime contributivo agevolato

L’articolo 1, commi 691 e 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020), ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato. Il beneficio sarà applicato esclusivamente previa presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

  • La riduzione contributiva, pari al 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso: 
    i soggetti che hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022;
  • i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

Scadenze di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24.

In quattro rate per i contributi dovuti sul minimale di reddito:

  • 16 maggio 2022 - I trimestre
  • 22 agosto 2022 - II trimestre
  • 16 novembre 2022 - III trimestre
  • 16 febbraio 2023 - IV trimestre

Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

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