L'art. 1, commi da 2 a 4, Legge 30/12/21 n. 234, modifica il comma 1 dell'art. 11 del TUIR, riorganizzando le aliquote IRPEF (comma 1, lett. a), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lett. b) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus di 100 €, di cui al D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 € la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo, tuttavia, salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 €, a specifiche condizioni, individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.
Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minore gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
1. Nuove ali aliquote IRPEF
E' previsto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito imponibile con aliquote al 23%, 25%, 35% e 43%, quest'ultima applicabile a partire da 50.000 € di reddito imponibile contro i 75.000 € precedenti. Di seguito la tabella riepilogativa:
SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE |
|
Fino a € 15.000 |
23,00% |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 |
25,00% |
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35,00% |
Oltre € 50.000 |
43,00% |
Le modifiche introdotte rispetto al 2021 sono pertanto le seguenti:
- soppressione dell'aliquota del 41%;
- seconda aliquota abbassata dal 27% al 25%;
- terza aliquota abbassata dal 38% al 35% ricomprendendo i redditi fino a 50.000 € (il limite dell'aliquota al 38% era, ad oggi, fissato a 55.000 €);
- redditi sopra 50.000 € tassati al 43%.
Differimento Addizionali Regionali/Comunali (art. 1, commi 5 e 7, della legge n. 234/2021)
Per quanto agli enti locali, hanno tempo fino al 31/03/2022 per adeguare le addizionali regionali e comunali applicabili dal 2022 al nuovo sistema di aliquote. Slittano pertanto al 31 marzo 2022 i termini per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale (l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%, tuttavia, ciascuna regione, con proprio provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%), nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo.
La norma individua anche un termine (sempre entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione) entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.
2. Nuovo metodo di determinazione delle detrazioni IRPEF
Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione IRPEF, da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione. Con la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, viene prevista l'integrale rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione e per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI |
|
Redditi di lavoro dipendente |
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 € |
|
|
È prevista un'ulteriore detrazione fissa aggiuntiva di:
(nuovo comma 2 dell'art. 13 del TUIR) |
|
Le detrazioni appena viste si applicano anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 13, comma 5, lett. a e b, del TUIR). L'art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi. Tale elenco rubrica le seguenti tipologie di reddito:
|
|
Redditi di pensione |
|
È prevista un'ulteriore detrazione fissa aggiuntivadi 50 € per i pensionati che hanno un reddito tra 25.000 e 29.000 € (nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del TUIR) |
|
Redditi da lavoro autonomo e altri redditi (art. 13, comma 5, del TUIR) Riconosciute ad alcuni soggetti che svolgono attività di lavoro non dipendente. Si tratta di professionisti, imprese minori, titolari di partita IVA e tutti i soggetti che svolgono lavoro autonomo, sia di carattere continuativo, sia occasionale, nonché alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente |
|
È prevista un'ulteriore detrazione fissa aggiuntivadi 50 € per i redditi assimilati a lavoro dipendente fra 11.000 e 17.000 € (nuovo comma 5-ter dell'art. 13 del TUIR) |
|
Oltre ai redditi da lavoro autonomo, le disposizioni descritte si applicano anche ai seguenti redditi:
|
3. Trattamento integrativo
a) Il bonus IRPEF e il trattamento integrativo
Il legislatore, con l'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, aveva previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, di importo pari a 100 € al mese, in luogo degli 80 € collegati al cd. "bonus Renzi".
Fino al 30 giugno 2020, veniva riconosciuto:
- ai soggetti titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, il cosiddetto "bonus IRPEF", pari a:
- 960 € annui (480 € per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 €;
il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 €.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stato riconosciuto:
- un credito di 600 €, quale trattamento integrativo,a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 €.
Inoltre, sempre per il medesimo periodo, veniva riconosciuta:
- "un'ulteriore detrazione" ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 €, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Pertanto, l'importo dell'ulteriore detrazione era pari a:- 600 € (100 € mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 €;
- il credito decresceva poi fino a 480 € al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 35.001 €;
- il credito decresceva poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 € e fino a 40.000 €.
Le due agevolazioni sono state riconosciute direttamente dal datore di lavoro, all'interno della singola busta paga, a partire dal mese di luglio 2020. Spetta, però, al contribuente, al momento della redazione del modello dichiarativo, ricalcolare l'ammontare del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.
EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO |
|
Fino al 30/06/2020 |
Bonus IRPEF, pari a:
|
Dal 1/7/20 al 31/12/20 |
|
b) Esposizione in dichiarazione
Il quadro RC del modello Redditi PF 2021, denominato "Redditi di lavoro dipendente", all'interno del rigo RC14, deve riportare:
in colonna 1, il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il bonus IRPEF, ovvero lo ha riconosciuto, senza, però, erogarlo;
in colonna 2, l'importo del bonus erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021;
in colonna 3, il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il trattamento integrativo IRPEF, ovvero lo ha riconosciuto, senza, però, erogarlo;
in colonna 4, il trattamento integrativo erogato, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021.
c) Le novità della legge di bilancio 2022
Il comma 3 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 modifica l'art. 1 del D.L. n. 3/2020 (convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21), prevedendo la riformulazione del cd. "trattamento integrativo" o "bonus 100 €", a partire dal 1° gennaio 2022. Esso viene confermato nella misura di:
- 1.200 € annui per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 €;
- per i redditi superiori a 15.000 fino a 28.000 €, il contributo spetterà in base all'ammontare di alcune tipologie di detrazioni.
- Il contributo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 € annui, se il contribuente gode delle detrazioni di cui agli articoli:
- 12 del TUIR">12 del TUIR(detrazioni per carichi di famiglia);
- 13, comma 1, del TUIR">13, comma 1, del TUIR(detrazioni per lavoro dipendente);
- 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (detrazioni per interessi passivi in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati e interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 € - limitatamente agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2021);
- 15, comma 1-ter, del TUIR (detrazione al 19% degli interessi passivi, limitatamente agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2021, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale);
- 15, comma 1, lett. c), del TUIR (detrazione per spese sanitarie);
- 16-bis del TUIR (detrazioni relative ai bonus edili).
- Il contributo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 € annui, se il contribuente gode delle detrazioni di cui agli articoli:
EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO |
|
Fino al 30 giugno 2020 |
Bonus IRPEF, pari a:
|
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 |
|
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 |
|
Dal 1° gennaio 2022 |
|
La detrazione massima è comunque 1.200 € |
|
|
Il comma 3 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022, inoltre, abroga l'art. 2 del D.L. n. 3/2020, che aveva introdotto l'ulteriore detrazione in vista della futura rimodulazione delle aliquote IRPEF.