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Esenzione IVA su prestazioni di medicina preventiva

La Risposta all’istanza di interpello 24 aprile 2020, n. 118 a parte della l’Agenzia delle Entrate da chiarezza all'applicazione dell' IVA riguardo alle "prestazioni di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale rese da medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Secondo l'Agenzia ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";
A suo tempo, con la Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che l’esenzione in esame è subordinata al ricorrere di due requisiti, uno oggettivo e l’altro soggettivo:

  • sotto il profilo oggettivo, fu chiarito che l’esenzione è limitata alle “prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”;
  • per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiamata Circolare ha affermato che “la prestazione medica o paramedica può essere esente dall’IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002” (in senso analogo si è espressa anche la Risoluzione 20 dicembre 2011, n. 128/E).

Pertanto rientrano nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del citato art. 99 la medicina e chirurgia, la veterinaria, la farmacia, le professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata, nonché le professioni di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Restano escluse le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, le quali dovranno essere assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria.

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