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Superbonus 110% attiva la comunicazione cessione del credito

Da oggi, 15 ottobre, è possibile comunicare l’opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo. Approvato il modello con il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

  • Tale comunicazione potrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa;
  • Ai fini dell’invio, il contribuente può avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • la comunicazione dev’essere inviata:
    • dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
    • dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici;
  • per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev’essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
  • il credito d’imposta può essere usufruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese;
  • i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

Anche i successivi cessionari possono cedere il credito. Si ricorda infine che la normativa prevede controlli a campione per gli interventi in esame; i controlli sono svolti da Enea secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018.

 

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