Da oggi, 15 ottobre, è possibile comunicare l’opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo. Approvato il modello con il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047/2020 dell'Agenzia delle Entrate.
- Tale comunicazione potrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa;
- Ai fini dell’invio, il contribuente può avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- la comunicazione dev’essere inviata:
- dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
- dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici;
- per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev’essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
- il credito d’imposta può essere usufruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese;
- i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Anche i successivi cessionari possono cedere il credito. Si ricorda infine che la normativa prevede controlli a campione per gli interventi in esame; i controlli sono svolti da Enea secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018.