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Dpcm del 13 ottobre 2020

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19; Le disposizioni sono in vigore da oggi, 14 ottobre 2020, fino al 13 novembre 2020. Stretta alla "movida" ed alla vita sociale, ma viene anche demandata alle Regioni la valutazione di compatibilità di numerose attività con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Bar ristoranti e affini

La lettera ee) dell’art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 dispone infatti a carico delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) precisi orari di chiusura: I servizi di ristorazione con consumo al tavolo potranno esercitare l’attività sino alle ore 24.00, mentre in assenza di consumo al tavolo, dovranno chiudere alle ore 21.00.

Cambiano anche le regole relative all’asporto, che resta consentito, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00, e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La consegna a domicilio (delivery) resta consentita, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda l'attività di confezionamento che quella di trasporto, senza novità rispetto al passato.

Confermata la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso  (lettera n); divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, mentre le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite, ma con la partecipazione massima di 30 persone (e sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti). Sempre la medesima lettera n) prevede che restino consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione dei protocolli di sicurezza già in precedenza validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Il decreto espressamente prevede che "le attività ... restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”. 

Nessun cambiamento per le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, obbligate a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e svolte nei limiti e alle condizioni previste dai protocolli di sicurezza. Nulla cambia anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, che restano comunque aperti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Abitazioni private

Il decreto prevede anche la "forte raccomandazione" di evitare feste nelle private abitazioni, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Questa norma non fissa un divieto, ma una semplice raccomandazione e quindi dal mancato rispetto non dovrebbe discendere alcuna sanzione.

Altre attività

L’art. 1 del decreto obbliga, sull’intero territorio nazionale, ad avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nonché obbliga di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; Salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande che continuano a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 al decreto) o gli specifici protocolli settoriali.

Le altre attività proseguono nel rispetto dei protocolli (che sono quelli già vigenti), ma spetta alle Regioni, in conformità all’evoluzione della situazione sanitaria, valutare se l’esercizio delle stesse sia “compatibile”. Si tratta quindi di attività autorizzate e chiamate a continuare ad osservare i protocolli di sicurezza, ma che, esattamente come previsto per i ristoranti, potrebbero essere oggetto di futura sospensione a seconda dell’evolversi della situazione: 

  • attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali;
  • attività inerenti i servizi alla persona;
  • attività degli stabilimenti balneari.

Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del D.P.C.M. del 26 aprile 2020:

  • servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • lavanderie industriali
  • altre lavanderie e tintorie
  • servizi di pompe funebri ed attività connesse

Per le attività commerciali al dettaglio, invece, viene mantenuto l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di minimo un metro e la necessità di regolamentare gli ingressi in modo che avvengano in forma dilazionata. Inoltre, deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Sport e tempo libero

Per quanto riguarda lo sport, non è più consentito lo svolgimento di sport di contatto (l’elencazione degli sport interessati è demandata al Decreto 13 ottobre 2020 del ministro dello Sport, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale ) a livello amatoriale, mentre può proseguire l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sempre nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport.

Inoltre, gli sport di contatto continuano ad essere consentiti al di fuori dell’ambito amatoriale, e pertanto le attività delle società professionistiche e delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potrà proseguire, sia a livello agonistico che di base, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza dedicati.

Per quanto agli spettatori, ad eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali , è consentita una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale della struttura, e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

Restano invariate le limitazioni imposte agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, che possono essere svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori (a meno che non siano abitualmente conviventi). Confermato anche il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, così come restano confermate le limitazioni ai servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con ingressi contingentati e strutturati in modo tale da evitare assembramenti.

Viaggi e gite

Sono sospensi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. Con particolare riferimento alle attività delle strutture ricettive si ricorda che l’esercizio continua ad essere consentito nel rispetto distanziamento sociale, e garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nonché nel rispetto delle linee guida dedicate.

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