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Con la Nota prot. 656 del 23/01/2025 l'Ispettorato del Lavoro INL chiarisce la modifica, introdotta dal c.d. Collegato Lavoro, all'art. 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato le disposizioni in materia di tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili (DL 233/2006 art. 36-bis, commi da 3 a 5) in materia di cantieri edili in appalto e subappalto.

Pertanto in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Stessi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

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