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Durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall'art. 33, comma 4, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dall’art 42, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 dev'essere inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore: lo ha affermato il Tar Molise con la sentenza 22 maggio 2019, n. 233 , depositata lo scorso 8 luglio.

I giudici amministrativi hanno inoltre sottolineato che:

  • il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone necessariamente lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare;
  • i periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del Tfr, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa (in linea con il Parere del Consiglio di Stato n. 3389/2005).

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