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Con l’approssimarsi del periodo estivo, le aziende che fermano totalmente o parzialmente la propria attività al fine di far fruire ai propri dipendenti le ferie collettive, possono chiedere telematicamente all’INPS il differimento del versamento contributivo; differimento, tra l’altro, che non riguarda solo il versamento dei contributi, ma anche la trasmissione telematica del flusso Uniemens. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 maggio di ogni anno. Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli adempimenti da porre in essere per l’invio dell’istanza.

  

Premessa

In caso di particolari esigenze strettamente connesse all'organizzazione aziendale, le aziende hanno la facoltà di poter chiedere, in via del tutto eccezionale, il differimento dei contributi da versare nelle casse dell’INPS entro un termine più ampio e comunque non superiore a 3 mesi a quello della normale scadenza. È il caso per esempio delle ferie collettive. In questo periodo, infatti, le aziende sono chiamate a sopperire alla particolarità della situazione caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.

NOTA BENE: L'autorizzazione al differimento contributivo va richiesto all’INPS su domanda dell'azienda, entro il termine del 31 maggio di ogni anno (termine confermato dall’INPS con Messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012).

Al riguardo è importante specificare che il differimento contributivopuò essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell'arco dell'anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Ne consegue che qualora l'azienda chiuda per ferie collettive in due o più periodi dell'anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere la posticipazione.

Le ferie collettive

Per “ferie collettive” deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, della fabbrica, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni. La normale attività lavorativa deve venir meno ed è ammessa senza che venga meno il significato di chiusura, solo la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o addetti alle lavorazioni a ciclo continuo.

La possibilità di prorogare i versamenti contributivi viene data per sopperire alla particolarità della situazione che si determina in occasione delle chiusura delle aziende per ferie collettive, caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.

ESEMPIO: Dunque, se ad esempio le ferie concesse dall’azienda sono in agosto e non vi è la possibilità di effettuare il pagamento (contributi relativi al mese di luglio), lo stesso può essere effettuato a settembre. L’importo dei contributi differito dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione.

Quindi, le aziende che - in previsione dei periodi di chiusura per ferie collettive nell’anno in corso, motivate da comprovate esigenze - intendono avvalersi del differimento degli adempimenti contributivi, perché non possono provvedere materialmente entro i termini di legge (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, devono presentare apposita domanda, al fine di essere autorizzati, entro il prossimo 31 maggio 2019.

Si precisa, inoltre, che di solito tale problema sorge durante la stagione estiva, ma il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, rispettando sempre però il termine del 31 maggio per la presentazione dell’istanza di differimento.

Riepilogando, quindi, come precisato dall’INPS nella Circolare n. 90 del 24 aprile 1980 , per ferie collettive si intendono quelle ferie che:

  • “determinano la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.”.

Tale significato non viene meno:

  • “qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie”.
Cosa c’è da sapere?
Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.
Il differimento non riguarda solo il termine di versamento dei contributi da effettuare con il mod. F24 (la cui scadenza è fissata il 16 del mese successivo), ma anche la presentazione dell'Uniemens.
Il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto, rispettando però sempre il termine del 31 maggio per l'invio dell'istanza.

Il differimento dei termini di versamento dei contributi può essere concesso solamente una volta nel corso dell’anno anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura “determini un’obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti”.

La richiesta va fatta online sul sito dell’INPS.


Il differimento contributivo

Come specificato in premessa, il differimento può essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese. Infatti, qualora l’azienda chiuda per ferie in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere il differimento, e nel caso in cui il periodo feriale sia posto a cavallo di due mesi, dovrà essere applicato il criterio secondo il quale il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.

Il differimento per ferie collettive comporta:

  1. la possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura.
  2. il conseguente spostamento del termine ultimo di invio del flusso UniEmens correlato ai contributi differiti.

ESEMPIO: 

  • Periodo di ferie collettive dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2019.

  • Impossibilità di versamento dei contributi di luglio 2019 entro il 22 agosto 2019.

  • Richiesta di autorizzazione al differimento entro il 31 maggio 2019.

  • Versamento dei contributi di luglio 2019 entro il 16 settembre 2019.

  • Trasmissione della denuncia Uniemens entro il 30 settembre 2019.

L’autorizzazione al differimento non è vincolante, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.

Verifica del differimento contributivo

La situazione di effettiva chiusura dell’azienda può anche essere oggetto di indagine da parte dell’Istituto previdenziale. In caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’INPS provvede:

  • all’annulamento dell’autorizzazione;
  • e all’applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste nei casi di inadempienza.

NOTA BENE: Le domande di autorizzazione al differimento per ferie collettive sono presentate al Comitato provinciale dell’Istituto. In caso di mancato accoglimento, l’azienda può far ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso.

Modalità di presentazione della domanda

Le aziende interessate alla sospensione potranno presentare la richiesta direttamente sul portale telematico dell’INPS (www.inps.it), nella sezione "Servizi Online". Più nel dettaglio, deve essere utilizzato il "Modulo 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive", accessibile dal "cassetto previdenziale" dell’area "Aziende consulenti e professionisti" (area DiResCo).

Per fruire della sospensione è necessario essere in possesso del Pin e attenersi al seguente percorso disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it):

-“servizi online” →“aziende consulenti e professionisti” → “cassetto previdenziale” →“comunicazioni online” → “invio nuova comunicazione” → “codice 445 richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”. 

Nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.

 Nella home page web “Area DiResCo” viene visualizzata la lista delle tipologie dei moduli che è possibile inviare, che si dettagliano nella seguente tabella.

Prima colonna, “Codice Modulo” Viene visualizzato il codice del modulo che si desidera inviare e un link dal quale è possibile accedere alla pagina web di inserimento.

Seconda colonna, “Area”

Viene visualizzata la descrizione dell’area cui appartiene il modulo.

Terza colonna, “Descrizione Modulo”

Viene visualizzata la descrizione del modulo che si desidera inviare.

Quarta colonna, “Manual”

Viene visualizzata un’immagine, alla selezione della quale, a video comparirà un manuale per gli operatori esterni.

Una volta selezionato il modulo prescelto, il sistema richiede il numero di matricola dell’azienda per la quale si richiede il differimento. Dopo aver ottenuto la conferma dei dati aziendali e della validità della delega a operare per conto dell’azienda, è necessario indicare:

  • il mese e l’anno della chiusura aziendale per ferie collettive;
  • la data entro la quale s’intende provvedere agli adempimenti connessi al periodo di chiusura.

Contestualmente all’inserimento dei predetti dati, dovrà essere rilasciato il documento che attesta l’ammissione al differimento degli adempimenti contributivi.

NOTA BENE: La domanda di differimento deve essere presentata dall’azienda al Comitato provinciale dell’INPS attraverso la sede territorialmente competente, mediante apposita istanza; nel caso di reiezione della domanda da parte del Comitato provinciale, l’azienda potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INPS.

Accoglimento dell’istanza

In caso di accoglimento dell’istanza, il versamento differito coinciderà con la scadenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda all’Istituto. Da un punto di vista prettamente operativo, il differimento per ferie collettive riguarda il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura, ma che materialmente si trova nell’impossibilità di effettuare nei termini ordinatori di legge sopra indicati, data la contingenza e la temporaneità delle difficoltà organizzative da esse derivanti. Trattasi, quindi, di adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato nel mese in cui cadono le ferie.

ESEMPIO: Se l’azienda sospende l’attività nel mese di agosto, il giorno 20 agosto non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio. L’autorizzazione all’INPS, permette al datore di lavoro di versare tali contributi entro e non oltre il 16 settembre. Di conseguenza è concesso anche lo slittamento della presentazione Uniemens entro il 30 settembre. 

Adempimenti a carico dell’azienda

In caso di richiesta di differimento contributivo, il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione. Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’INPS comunicherà al momento della concessione del differimento.

Se in seguito alla comunicazione dell’INPS, il TUR dovesse subire ulteriori modifiche, queste ultime non verranno più prese in considerazione ai fini del calcolo degli interessi di differimento. In ogni caso si dovrà applicare l’aliquota che l’INPS indicherà nella lettera di autorizzazione.

NOTA BENE: È importante ricordare che la domanda può essere presentata anche dopo il termine del 31 maggio, dato che lo stesso non è perentorio, ma è necessario motivare il ritardo.

Come accennato in precedenza, oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’UniEmens, in particolare, nell’elemento <AltrePartiteaDebito> di <DenunciaAziendale> dovrà essere indicato:

  • il codice “D100” nell’elemento <CausaleADebito>;
  • e valorizzato l’importo degli interessi nell’elemento <SommaADebito>.

Adempimenti a carico dell’azienda che intende fruire del differimento del versamento dei contributi per ferie collettive

  • Individuare il periodo in cui l’azienda chiude totalmente per ferie;
  • trasmettere telematicamente la richiesta compilando il modulo 445;
  • in caso di concessione dell’autorizzazione al differimento:
    • versare i contributi con il mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di normale scadenza;
    • effettuare telematicamente la denuncia mensile Uniemens entro la fine del mese successivo a quello della normale scadenza.

I riflessi sul LUL

Il Ministero del Lavoro, con la Lettera Circolare del 28 luglio 2009, prot. n. 10964 , ha precisato che le imprese le quali sospendono la propria attività in occasione delle ferie estive potranno effettuare il calcolo della retribuzione su un orario di lavoro effettivamente prestato ma, almeno per gli ultimi giorni di luglio, potranno effettuare un calcolo solo "presuntivo" delle presenze. Tale operazione, certamente legata ad imprescindibili esigenze aziendali, non può non costituire un elemento giustificativo per ricorrere ad una “sfasatura” parziale delle registrazioni.

NOTA BENE: Ne consegue, pertanto, che le presenze indicate nel LUL di luglio come “presuntive” (verosimilmente l’ultima settimana del mese) potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli, nel LUL del successivo mese di agosto (da elaborare pertanto entro il giorno 16 di settembre).

Il differimento operato dovrà, tuttavia, essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall'art. 1, comma 3, del D.M. 9 luglio 2008, nel "cedolino" di luglio. 

Per qualsiasi necessità lo studio è a disposizione tramite i consueti canali telefonici ([tel] 0586-889661) e mail o mediante il seguente form on-line

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