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L’articolo 1, commi da 57 a 63, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto un’importante novità in materia fiscale: un regime transitorio opzionale per il versamento dell’IVA nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Questa misura, dettagliata dalla Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, nasce per contrastare fenomeni di evasione fiscale in attesa che l'Unione Europea autorizzi il meccanismo del reverse charge strutturale per questo comparto.

Cos’è il regime transitorio opzionale?

A differenza del regime ordinario, dove il prestatore incassa l’IVA e la versa all'Erario, questo sistema prevede che il pagamento dell’imposta sia effettuato direttamente dal committente, "in nome e per conto" del prestatore. È fondamentale sottolineare che entrambi i soggetti rimangono solidalmente responsabili per l’imposta dovuta.

Ambito soggettivo: chi può aderire?

L’opzione può essere esercitata congiuntamente da prestatori e committenti che operano nella filiera della logistica. Nello specifico, le imprese committenti devono svolgere attività riconducibili alla Sezione H della classificazione ATECO 2025 (Trasporto e Magazzinaggio). Tra i codici inclusi figurano:

  • 49.41: Trasporto di merci su strada;
  • 52.1: Magazzinaggio e deposito;
  • 52.24: Movimentazione merci;
  • 52.25: Servizi di logistica;
  • 53.10: Attività postali.

Il regime si estende anche alle catene di subfornitura: l’opzione può essere attivata nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, indipendentemente dal fatto che sia stata scelta anche nel rapporto principale tra committente e appaltatore.

Requisiti oggettivi e contrattuali

Il regime riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali. Sono invece escluse:

  • Le operazioni verso la Pubblica Amministrazione (soggette a split payment);
  • Le attività già soggette a reverse charge (es. edilizia, pulizia edifici, installazione impianti);
  • Il trasporto di persone.

Come attivare l’opzione: durata e comunicazione

L'adesione non è automatica. Ecco i passaggi chiave:

  1. Esercizio congiunto: Prestatore e committente devono accordarsi per l’opzione.
  2. Comunicazione telematica: Il committente deve inviare un modello all’Agenzia delle Entrate esclusivamente online (direttamente o tramite intermediario).
  3. Durata: L’opzione ha una validità triennale e non è revocabile.
  4. Decorrenza: Il regime si considera attivo dalla data di trasmissione della comunicazione e si applica alle fatture emesse successivamente.

Regole operative: fatturazione e versamento

Con l’opzione attiva, cambiano le procedure contabili:

  • Per il Prestatore: Deve emettere fattura elettronica indicando imponibile, aliquota e ammontare dell’IVA. È obbligatorio inserire l’annotazione: “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”. L’imposta non deve confluire nella liquidazione periodica o annuale del prestatore.
  • Per il Committente: Deve versare l’IVA tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.
    • Codice tributo: "6045".
    • Codice identificativo: "66" (per indicare il soggetto solidalmente responsabile).
    • Attenzione: Non è ammessa la compensazione con crediti d'imposta per questo versamento. Il committente registra la fattura nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.

Casi particolari e rimborsi

In caso di imposta non dovuta (accertata in via definitiva), il diritto al rimborso spetta al committente, poiché è il soggetto che ha materialmente effettuato il versamento, a condizione di poterne dimostrare l'effettività. La domanda va presentata entro due anni dal pagamento definitivo dell'accertamento.

Il regime è inoltre pienamente compatibile con il regime speciale degli autotrasportatori (IVA trimestrale): i due sistemi possono coesistere, permettendo al trasportatore di mantenere le proprie semplificazioni pur applicando il versamento opzionale se agisce come committente.

Clausola di salvaguardia

Data la complessità della norma, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che gli uffici valutino la non applicabilità delle sanzioni per i comportamenti difformi adottati prima della pubblicazione della Circolare 14/E, qualora vi siano state condizioni di obiettiva incertezza.

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