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Il 21 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che stabilisce termini, modalità e contenuti delle comunicazioni relative ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico e agli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate tramite tali strumenti. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 22, comma 5, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

In base alle nuove disposizioni, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai dispositivi forniti agli esercenti e ai relativi volumi giornalieri delle transazioni elettroniche effettuate tramite SdI (Sistema di Interscambio)

I prestatori di servizi di pagamento (Aquirer. es. Nexi, Axerve, Sumup, myPOS, Stripe..etc) autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni all'Agenzia delle Entrate:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del Pos attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di Pos utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate fornire ogni anno una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, per permettere a quest’ultimo di verificarne il corretto adempimento che, in caso di incongruenze, dovrà correggere o integrare. 

Eventuali inadempimenti/errori/ritardi nella comunicazione sono puniti con la sanzione ex art. 10, comma 1-ter del D.Lgs. n. 471/1997.

 

 

 

 

 

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