Obbligo di PEC per gli Amministratori di società 31/12/2025
La Manovra Finanziaria 2025, approvata e divenuta operativa il 1° gennaio 2025, ha ampliato l’obbligo di detenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per gli amministratori di aziende costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di procedere alla comunicazione di tale indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese, affinché venga riportato come domicilio digitale dei soggetti in questione.
Le società costituite successivamente al 1° gennaio 2025, oppure quelle che inoltrano la richiesta di iscrizione dopo tale data, sono tenute a fornire la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della pratica presso il Registro delle Imprese. Tuttavia, l’obbligo di registrazione della PEC degli amministratori presso il Registro delle Imprese riguarda anche le società create prima del 1° gennaio 2025, coinvolge tutti gli amministratori e impone l’indicazione di una PEC personale per ciascun soggetto interessato. Poiché si tratta di un indirizzo (domicilio digitale) "personale", lo stesso individuo che esercita la funzione di amministratore in più società potrà indicare lo stesso indirizzo in ognuna di esse.
La trasmissione, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni, dovrà avvenire entro la data del 30 giugno 2025. Con nota del MIMIT del 25 u.s. la scadenza dell'adempimento è prorogata al 31 dicembre 2025.
A ridosso della scadenza permane ancora una certa confusione: alcune Camere di Commercio, in linea con le indicazioni fornite da Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, riconoscono la possibilità che il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore coincida con quello della società; altre, invece, richiedono che ogni amministratore sia intestatario di una PEC esclusivamente personale.
Oppure invia una email a
Si riporta di seguito le indicazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, competente per le aziende della provincia di Livorno:
Imprese soggette all’obbligo
La norma si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria:
- Società semplice
- Società in nome collettivo snc
- Società in accomandata semplice sas
- Società di capitali (srl, spa, sapa, società consortili, società di mutuo soccorso, società cooperative)
- STP, Società tra avvocati
Non sono pertanto soggetti all’obbligo della comunicazione: Consorzi, Reti di imprese.
Si applica inoltre
- alle Società costituite a decorrere dalla data del 01/01/2025;
- alle Società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 01/01/2025.
Soggetti obbligati
- Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
- Amministratori / liquidatori.
PEC da indicare
Gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
- PEC della società;
- proprio indirizzo PEC (nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC).
Domicilio Digitale
Si rimanda Indice Nazionale dei Domicili Digitali INAD
Precisazione delle Camere di Commercio
A) La nuova disposizione della Legge di Bilancio 2025 si applica esclusivamente agli amministratori delle società costituite dal 1 gennaio 2025 nonchè per gli amministratori di nuova nomina o conferma per le società già iscritte al 1 gennaio 2025. Per gli amministratori di queste ultime società (già iscritte al 1 gennaio 2025) non è richiesto l'adempimento nel caso in cui non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme). In ogni caso non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell'orientamento espresso nella citata circolare MIMIT. Si precisa, infine, che si accetta la comunicazione della Pec degli amministratori delle società che risultano già iscritte al 1 gennaio 2025 su istanza dello stesso amministratore interessato.
B) E' possibile indicare lo stesso indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro Imprese o altro indirizzo PEC quale domicilio digitale "speciale" (art. 3 bis comma 4 del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs.n.82/2005). Non è necessario che l'amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge comunque domicilio (cosi come avviene per il domicilio nel mondo "fisico").
C) Non è previsto un termine per la comunicazione della PEC dell'amministratore e pertanto NON è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
D) La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dell'amministratore è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008) e non genera alcun ulteriore onere in quanto l'amministratore neo nominato deve essere già in possesso di firma digitale per l'iscrizione della propria nomina.
https://www.lg.camcom.it/servizi/registro-imprese/domicilio-digitale-pec
Consigli sulla gestione della PEC
? Perché la PEC va consultata quotidianamente:
1. Ha valore legale!
Le comunicazioni inviate via PEC hanno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se ricevi un atto giudiziario, una diffida o una convocazione, il termine decorre dalla data di consegna, anche se non l’hai aperta.
2. La notifica si considera valida anche se non leggi la PEC
Secondo la legge, la notifica si perfeziona alla data e ora di consegna nella casella PEC, non alla lettura. Non leggere la PEC non è una scusa valida.
3. Puoi perdere scadenze o occasioni importanti;
Ad esempio: Avvisi del Registro Imprese o dell’Agenzia delle Entrate, Comunicazioni da fornitori, clienti, pubbliche amministrazioni, Convocazioni, bandi, gare o contratti.
? Perché devi fare il backup della PEC
1. I messaggi PEC non restano archiviati per sempre
Molti gestori cancellano automaticamente i messaggi dopo 30 o 60 giorni, soprattutto se la casella è piena.
2. Per proteggerti in caso di contestazioni
Conservare copie dei messaggi (con ricevute di invio/consegna) è fondamentale per dimostrare che hai inviato o ricevuto documenti importanti.
3. Obbligo di conservazione in alcuni casi
Per alcune categorie (es. professionisti, imprese, enti) può esserci l’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti PEC secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale.
4. Rischio tecnico o perdita accidentale
Un errore del gestore o un accesso non autorizzato potrebbero causare la perdita della casella o dei messaggi.
? In sintesi
Consulta la PEC ogni giorno come fosse la tua posta prioritaria.
Fai backup periodici per non perdere prove, contratti, documenti e scadenze.
Lo Studio
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