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Mod. 730 - controlli AdE che bloccano i rimborsi

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 1° luglio 2025 (prot. n. 277593/2025) che definisce i criteri di selezione per i controlli preventivi delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso, in attuazione dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 

Ambito di applicazione

I controlli preventivi si applicano alle dichiarazioni 730/2025 che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  • Modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che influiscono sulla determinazione del reddito o dell'imposta
  • Presenza di elementi di incoerenza secondo i criteri stabiliti dal provvedimento
  • Rimborso superiore a 4.000 euro oppure presenza degli elementi di incoerenza sopra citati

Modalità e tempistiche dei controlli

L'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi attraverso:

  • Verifica automatizzata
  • Controllo della documentazione giustificativa

Termine per i controlli: entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione (o dalla data effettiva di trasmissione, se successiva).

Erogazione del rimborso: non oltre il sesto mese successivo al termine di trasmissione (o dalla data effettiva, se successiva).

Criteri di incoerenza

Il provvedimento identifica come elementi di incoerenza:

  1. Scostamenti significativi rispetto a:
    • Modelli di versamento
    • Certificazioni uniche
    • Dichiarazioni dell'anno precedente
  2. Altri elementi di incoerenza:
    • Discrepanze con i dati inviati da enti esterni
    • Incongruenze con le certificazioni uniche
    • Situazioni di rischio basate su irregolarità verificatesi negli anni precedenti

Estensione dei controlli

I controlli preventivi si applicano anche alle dichiarazioni presentate tramite:

  • Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
  • Professionisti abilitati

Questa estensione deriva dal richiamo all'articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014. 

Considerazioni operative

Il provvedimento conferma l'approccio già adottato negli anni precedenti, mantenendo la soglia di 4.000 euro per i rimborsi e i criteri di valutazione delle incoerenze basati su scostamenti significativi rispetto ai dati di riferimento disponibili all'Amministrazione finanziaria. 

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