La Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli incentivi ecologici riconosciuti dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per l’acquisto, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli elettrici e non inquinanti, nonché sulle detrazioni fiscali delle spese per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Il documento di prassi si concentra, in particolare, sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta. Disciplinata inoltre la cosiddetta “ecotassa”, introdotta per disincentivare l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2.
VEICOLI: le NOVITÀ CONTENUTE nella LEGGE di BILANCIO 2019 |
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INCENTIVI per l'ACQUISTO di AUTOVEICOLI NUOVI con BASSE EMISSIONI di CO2 | |
SCONTO sull'ACQUISTO |
L'acquirente di tali veicoli ha diritto a un contributo direttamente dal venditore, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo sono tenute a rimborsare al venditore l’importo del contributo, e possono recuperare tale importo quale credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione). |
“IMPRESA COSTRUTTRICE” |
Ai fini della sua individuazione rilevano il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (emanato in attuazione della Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE), e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Pertanto è “costruttore” del veicolo il soggetto che:
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PERIODO AGEVOLATO |
L'acquisto e l'immatricolazione devono avvenire dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. |
LEASING |
È equiparato all'acquisto. |
LUOGO di IMMATRICOLAZIONE |
Il beneficio in esame è riconosciuto soltanto se il veicolo viene immatricolato in Italia. |
VEICOLI |
L'acquisto deve riferirsi ad un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa). |
MISURA del CONTRIBUTO |
Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6mila euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. |
CUMULO |
L'incentivo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale. |
ADEMPIMENTI del VENDITORE |
In caso di consegna contestuale all’acquisto per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione. Il contributo non spetta qualora il venditore, entro i termini previsti, non avvii alla demolizione il veicolo usato consegnato dall’acquirente. |
DETRAZIONE FISCALE per l'ACQUISTO e la POSA in OPERA di INFRASTRUTTURE di RICARICA per i VEICOLI ALIMENTATI ad ENERGIA ELETTRICA (art. 16-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90) |
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CARATTERISTICHE dell'INCENTIVO |
Sono detraibili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. |
DESTINATARI della NORMA |
Possono usufruire di tale agevolazione sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires, che sostengono dette spese, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. |
UTILIZZO della DETRAZIONE |
La detrazione in esame:
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INFRASTRUTTURE di RICARICA |
Si deve trattare di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. A tal fine rilevano le definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257. Condominio |
ATTUAZIONE della NORMA |
È demandata ad un apposito decreto ministeriale. |
ECOTASSA |
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PREMESSA |
La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km. La tassa si applica anche per le immatricolazioni in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato. |
AMBITO TEMPORALE |
Sia l'acquisto che l'immatricolazione devono avvenire nell'arco temporale indicato sopra; pertanto - ad esempio - non è assoggettato all'ecotassa il soggetto che ha concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019. |
MISURA della ECOTASSA |
L’importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, indicate dalla norma. |
VEICOLI ad USO SPECIALE |
Sono esclusi dalla tassa i veicoli di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva n. 2007/46/CE. - Camper; |
VERSAMENTO |
L'ecotassa dev'essere versata dall’acquirente o da chi chiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo. |
INCENTIVI alla ROTTAMAZIONE per l'ACQUISTO di MOTOVEICOLI NON INQUINANTI |
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MOTOVEICOLI NON INQUINANTI |
Si deve trattare di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi. |
VEICOLO ROTTAMATO |
Deve appartenere alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. |
INCENTIVO |
L'acquirente ha diritto ad un contributo, sotto forma di sconto praticato direttamente dal venditore, il quale sarà a sua volta rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici; queste ultime potranno usufruire di un credito d'imposta per la misura corrispondente. |
CUMULO |
L'incentivo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale. |