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Incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici ed ecotassa

La Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli incentivi ecologici riconosciuti dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) per l’acquisto, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli elettrici e non inquinanti, nonché sulle detrazioni fiscali delle spese per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Il documento di prassi si concentra, in particolare, sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta. Disciplinata inoltre la cosiddetta “ecotassa”, introdotta per disincentivare l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2.

 

VEICOLI: le NOVITÀ CONTENUTE nella LEGGE di BILANCIO 2019

INCENTIVI per l'ACQUISTO di AUTOVEICOLI NUOVI con BASSE EMISSIONI di CO2

SCONTO sull'ACQUISTO

L'acquirente di tali veicoli ha diritto a un contributo direttamente dal venditore, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo sono tenute a rimborsare al venditore l’importo del contributo, e possono recuperare tale importo quale credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione).

“IMPRESA COSTRUTTRICE”

Ai fini della sua individuazione rilevano il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (emanato in attuazione della Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/53/CE), e il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Pertanto è “costruttore” del veicolo il soggetto che:

  • detiene l’omologazione del medesimo;

  • rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità.

PERIODO AGEVOLATO

L'acquisto e l'immatricolazione devono avvenire dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

LEASING

È equiparato all'acquisto.

LUOGO di IMMATRICOLAZIONE

Il beneficio in esame è riconosciuto soltanto se il veicolo viene immatricolato in Italia.

VEICOLI

L'acquisto deve riferirsi ad un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa).

MISURA del CONTRIBUTO

Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6mila euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

CUMULO

L'incentivo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale.

ADEMPIMENTI del VENDITORE

In caso di consegna contestuale all’acquisto per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, il venditore dovrà trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici anche la copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, la copia dell’estratto cronologico e l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione.

Il contributo non spetta qualora il venditore, entro i termini previsti, non avvii alla demolizione il veicolo usato consegnato dall’acquirente.

 

DETRAZIONE FISCALE per l'ACQUISTO e la POSA in OPERA di INFRASTRUTTURE di RICARICA per i VEICOLI ALIMENTATI ad ENERGIA ELETTRICA
(art. 16-ter, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90)

CARATTERISTICHE dell'INCENTIVO

Sono detraibili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

DESTINATARI della NORMA

Possono usufruire di tale agevolazione sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires, che sostengono dette spese, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

UTILIZZO della DETRAZIONE

La detrazione in esame:

  • va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
  • spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;
  • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.

INFRASTRUTTURE di RICARICA

Si deve trattare di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. A tal fine rilevano le definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

Condominio
La detrazione spetta anche per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

ATTUAZIONE della NORMA

È demandata ad un apposito decreto ministeriale.

 

ECOTASSA

PREMESSA

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

La tassa si applica anche per le immatricolazioni in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

AMBITO TEMPORALE

Sia l'acquisto che l'immatricolazione devono avvenire nell'arco temporale indicato sopra; pertanto - ad esempio - non è assoggettato all'ecotassa il soggetto che ha concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.

MISURA della ECOTASSA

L’importo è parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO2, indicate dalla norma.

VEICOLI ad USO SPECIALE

Sono esclusi dalla tassa i veicoli di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva n. 2007/46/CE.

- Camper;
- Veicoli blindati;
- Ambulanze;
- Veicoli con accesso per sedia a rotelle.

VERSAMENTO

L'ecotassa dev'essere versata dall’acquirente o da chi chiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente, entro il giorno di immatricolazione del veicolo.

 

INCENTIVI alla ROTTAMAZIONE per l'ACQUISTO di MOTOVEICOLI NON INQUINANTI

MOTOVEICOLI NON INQUINANTI

Si deve trattare di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.

VEICOLO ROTTAMATO

Deve appartenere alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

INCENTIVO

L'acquirente ha diritto ad un contributo, sotto forma di sconto praticato direttamente dal venditore, il quale sarà a sua volta rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici; queste ultime potranno usufruire di un credito d'imposta per la misura corrispondente.

CUMULO

L'incentivo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale.

 

 

 

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