News

Circolare Lavoro anno 2020 n. 3

1. Avviso alla clientela

In questo particolare periodo storico lo Studio vuole offrire tutto il possibile supporto alle nostre aziende; siamo consci che le informazioni riguardanti il COVID-19 (cd “coronavirus”), sono incessanti e provenienti da numerosi canali informativi. Lo studio pertanto crede che sia si necessario mantenere costante l’informazione ma anche non eccedere nelle comunicazioni per non essere controproducenti e ridondanti nonché generare un probabile stato di anzia non necessario. Abbiamo deciso inoltre di fornire alla clientela solo informazioni certe, magari anche non puntuali, ma solo se direttamente collegate alla materia fiscale, offrendo per argomenti extra solo piccoli flash quando indispensabili.

Contemporaneamente abbiamo pensato di introdurre immediatamente una serie di servizi utili alla clientela e stiamo inserendo nel sito web le relative informazioni necessarie, sopratutto in amteria di lavoro.

Nello specifico abbiamo approntato un servizio completo per l’introduzione dello smartworking in azienda, comprensivo anche di un supporto tecnico specifico per aiutare l’azienda nella scelta e/o nella configurazione degli strumenti tecnici.
A brevissimo sempre in tema di lavoro, compatibilmente con le scelte del nostro Governo, ci muoveremo sul fronte degli aiuti a sostegno dell’economia e del lavoro.
Inoltre lo studio supporterà le piccole imprese, sia nuove che preesistenti, con pacchetti di servizi modulari e ritagliati sulle esigenze dei singoli clienti anche dal punto di vista dei costi.


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Speciale servizio "Smartworking"

 
  

2. Emergenza epidemiologica da COVID-19: gli interventi governativi ed i risvolti in ambito lavoristico

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato una serie di atti, relativi alle zone più colpite:

  • il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  • il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019";
  • D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • D.P.C.M. 1° marzo 2020 sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate con i Decreti precedenti.
  • Gli ultimi D.P.C.M. stanno per essere resi pubblici mentre stiamo scrivendo questa società e saranno messi a disposizione anche sul nostro sito web.

Tra le novità più rilevanti si segnala la deroga alla disciplina del lavoro agile o Smartworking; il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di seguito alcune disposizioni in tema di previdenza e di lavoro

  • Nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa mensione al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  • I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nel richiamato allegato 1 del D.L. n. 9/2020, sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14, D.Lgs. n. 148/2015, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.
  • Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni elencati nell'allegato 1, D.L. n. 9/2020, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
    La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

Il D.L. n. 9/2020 dispone, inoltre, l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nell’art. 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, come segue:

Adempimento

Scadenze 2020

(ante modifica)

Scadenze 2020

(post modifica)

Scadenze 2021

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)

28 febbraio

31 marzo

16 marzo

Trasmissione telematica CU all’Agenzia

7 marzo

31 marzo

16 marzo

Consegna CU ai percipienti

31 marzo

31 marzo

16 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilat 

15 aprile

5 maggio

30 aprile

Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga)

Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati)

Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*)

Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*)

Termine di presentazione del modello 730 precompilato

23 luglio

30 settembre

30 settembre

(*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio.

  

3. Le deroghe al lavoro agile (smartworking) “causate” dal coronavirus

Gli effetti della cd. “emergenza coronavirus” si stanno propagando fino alle norme del diritto del lavoro, si prevede l’estensione dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus pertanto, per quanto riguarda l’intero territorio nazionale si stabilisce la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Lo smartworking consiste in una flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.

Il lavoro agile è applicabile in caso di contratto a tempo indeterminato e a termine.

Per la sua attivazione occorre che si stipuli, in forma scritta (ai fini della prova), un accordo volontario tra le parti dal quale si può recedere nei termini fissati dalla legge e dalla contrattazione che deve disciplinare:

  • l’esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali;
  • le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
  • i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Inoltre:

  • l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
  • nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:
    • Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
    • File accordo: un file PDF/A contenente un’autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione.

L’INAIL ha ribadito che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito Inail.

Lo studio, come già anticipato offre alle aziende il suo pieno supporto per l’introduzione del lavoro agile in azienda:

Speciale servizio "Smartworking"

 
 

  

4. Operativi i nuovi standard per le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato gli standard delle tabelle "CCNL e livelli retributivi" (24 febbraio 2020).
Il Decreto Direttoriale elimina il vincolo tra CCNL e livello minimo di retribuzione, consentendo la possibilità di inserire la retribuzione pattuita purché il valore sia maggiore di zero.

Il documento "Modelli e regole" contiene tutte i valori da attribuire alla tabella in parola qualora il soggetto obbligato non trovi le informazioni corrette.
Durante la suddetta fase transitoria, MLPS ed ANPAL monitoreranno l’uso della tabella in questione al fine di fornire informazioni puntuali ai servizi per l’impiego sui soggetti da prendere in carico per la gestione dello stato di disoccupazione.

Al contempo, il MLPS avvierà con l’INPS le attività necessarie a condividere le informazioni presenti nelle banche dati UNIEmens e DGMAG-Unico e metterà a disposizione queste informazioni ad Anpal e servizi regionali per il controllo sulla retribuzione reale.

 

5. Riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ed accesso alla pensione

L'INPS, con il Messaggio del 28 febbraio 2020, n. 793 ha reso note le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2021.

Tale domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  • 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a 1 mese;
  • 2 mesi, per un ritardo della presentazione > 1 mese e < di 3 mesi;
  • 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.

 

6. I chiarimenti INL/MLPS sulla comunicazione di lavoro intermittente riguardante i lavoratori dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Lettera circolare del 12 febbraio 2020, prot. n. 1311) hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alle comunicazioni relative all'utilizzo di prestazioni lavorative rese in modalità intermittente da parte di lavoratori dello spettacolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, per le imprese, ex art. 6, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

INL e MLPS (con la Lettera circolare in commento) chiariscono che l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente prima dell'inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità.

Tale comunicazione, pertanto, andrà effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.

 

7. Contagio da Coronavirus ed obblighi dei datori di lavoro pubblici/privati in tema di privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali (https://www.scapuzzirusciano.it/news/466-privacy-e-coronavirus-indicazioni-del-garante ) ha ribadito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

In tal senso, tutti i titolari del trattamento devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

 

8. Natura fiscale dell'indennità di tirocinio di inclusione sociale

L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello del 12 febbraio 2020, n. 51 è intervenuta sul corretto trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista per la partecipazione ai TIS (tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione), ricordando che l'art. 34, D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l'indennità prevista per la partecipazione ai TIS non integra entrambi i requisiti, pertanto può beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale: bensì, deve essere assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

 

9. Al via l’incentivo occupazionale IO LAVORO

Dal combinato disposto dei D.Dirett. ANPAL nn. 52 e 66, nasce il nuovo incentivo occupazionale 2020, denominato IO LAVORO.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano (nel 2020, a tempo indeterminato) persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 ed art. 4, comma 15-quater, D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, in possesso delle seguenti caratteristiche:

  1. lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
  2. lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

L’incentivo spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata:

  • nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
  • nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio),
  • nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
    indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  1. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  2. contratto di apprendistato professionalizzante.

Inoltre, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di:

  • lavoro a tempo parziale;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
  • rapporto di lavoro subordinato tra il socio lavoratore di cooperativa e la cooperativa stessa.

L’Incentivo è cumulabile con:

  • l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, ex art. 1, comma 100 e seguenti, legge n. 205/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 10, legge n. 160/2019), nel limite massimo di un importo pari ad € 8.060 su base annua;
  • l’incentivo ex art. 8, D.L. n. 4/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
  • nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni elencate, in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.

 

10. Le novità del 2020 su congedi paternità, bonus asili nido ed assegno di natalità

A mente della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), si segnalano rilevanti novità per quanto riguarda:

  1. i congedi obbligatori/facoltativi dei padri lavoratori dipendenti,
  2. le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati,
  3. l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato nel 2020.

Congedi

L’Istituto ricorda che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il quinto mese di vita del bambino ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Sono tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Nel 2020 la durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
In questo caso sarà il datore di lavoro a comunicare all'INPS le giornate di congedo fruite, direttamente attraverso il flusso Uniemens.
In merito al congedo facoltativo, la fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Anche il congedo facoltativo è stato prorogato, per l'anno 2020: la relativa fruizione è ammessa previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. L’INPS ha precisato che per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

agevolazioni per la frequenza di asili nido

l’INPS ha precisato che la domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore (nato, ovvero adottato) per uno dei seguenti eventi:

  • pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cd. “Contributo asilo nido”);
  • utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cd. “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

Tale domanda deve essere presentata, corredata con la specifica documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, se in possesso di PIN;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

assegno di natalità

Per il 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, a differenza degli scorsi anni, l’assegno di natalità potrà ugualmente essere corrisposto, ma nella misura minima di:

  • € 80 al mese
  • € 96 al mese in caso di figlio non primogenito.

L’importo dell’assegno potrà successivamente essere integrato della differenza eventualmente spettante, in seguito alla ricezione da parte dell’INPS della dichiarazione ISEE mancante.

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

 

11. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Sabato

07/03/2020

(slitta al 31/03/2020)

Certificazione Unica

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (modello ordinario) redditi lavoro dipendente, assimilati e redditi da lavoro autonomo per compensi corrisposti nell'anno 2019

Datori di lavoro sostituti d'imposta

Trasmissione telematica tramite Entratel e Fisconline

Lunedì

16/03/2020

INPS

Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria

Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

INPS

Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Committenti

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

INPS

Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente

Datori di lavoro

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

INPS

Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato

Aziende agricole

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

INPS

Versamento contributo fondo di integrazione salariale

Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale con più di 15 dipendenti (Codice autor. INPS 0J)

Modello F 24 on line - Denuncia Uniemens

Lunedì

16/03/2020

INPS EX ENPALS

Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

IRPEF

Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

IRPEF

Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

IRPEF

Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

IRPEF

Operazioni di conguaglio di fine anno: versamento delle ritenute alla fonte relative alle operazioni di conguaglio eseguite nel mese precedente su redditi corrisposti nell'anno precedente

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/03/2020

INPGI

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti

Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM

Lunedì

16/03/2020

CASAGIT

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti

Bonifico bancario - Denuncia modello DASM

Venerdì

20/03/2020

FASC

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica

Bonifico bancario - Denuncia telematica

Mercoledì

25/03/2020

ENPAIA

Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati

Aziende agricole

M.A.V. bancario - denuncia on line

Martedì

31/03/2020

INPS EX ENPALS

Denuncia contributiva mensile unificata

Aziende settori sport e spettacolo

Procedura telematica

Martedì

31/03/2020

INPS

Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi

Datori di lavoro

Trasmissione telematica

Martedì

31/03/2020

INPS

Dichiarazione del dato occupazionale superamento limite dei 50 addetti ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Aziende

INPS Mod. SC34_TFR Tesoreria -Trasmissione telematica

Martedì

31/03/2020

ENASARCO-Firr

Versamento contributi al Fondo indennità risoluzione del rapporto di agenti e rappresentati per provvigioni anno precedente

Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

Procedura on line

Martedì

31/03/2020

Lavori Usuranti

Comunicazione annuale dipendenti che hanno svolto lavori usuranti, lavoro notturno nell'anno precedente

Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti

Trasmissione telematica mod. LAV-US

Martedì

31/03/2020

Certificazione Unica

Consegna Certificazione Unica (sintetica) redditi lavoro dipendente e assimilati compensi corrisposti anno 2019

Datori di lavoro sostituti d'imposta

Consegna

Martedì

31/03/2020

LUL

Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente

Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta

Stampa meccanografica - Stampa Laser

 

Speciale servizio "Smartworking"

 
 

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