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Circolare Fiscale - 2020 n. 04

1. Le novità della Certificazione Unica 2020

L'Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2020, da utilizzare per la predisposizone e la verifica del modello per la certificazione dei redditi percepiti nel 2019.
Il software di compilazione permette di compilazione la Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo, invece, consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono:
- Rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta)
- Trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020, riguardano:

  • premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;
  • regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;
  • nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;
  • APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
  • aliquote TFS trattamento di Fine Servizio (D.L. n. 4/2019): la detassazione del TFS ha ridotto l’imposta , con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;
  • Campione d’Italia: è prevista un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La legge n. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia;
  • impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

 

2. Corrispettivi telematici: ultimi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

L’art. 2 c. 6 del D.Lgs. n. 127/2015 ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 l’obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020. Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico oppure avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.

La procedura transitoria prevede che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, risulta rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione), ma trasmettendo telematicamente i corrispettivi stessi tramite un’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.

Adesso, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre nessuna informazione ne riapertura dei termini viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.

I contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020 potranno quindi godere della procedura transitoria fino al 30 giugno 2020:

  • certificando i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  • inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidando correttamente e tempestivamente le imposte.

Il primo termine da tenere a mente è dunque la fine di febbraio 2020 (2 marzo 2020 perché il 29 cade di sabato), data massima entro la quale dovranno essere trasmessi con procedura transitoria (o tramite RT) i corrispettivi di gennaio 2020.

Si ricorda che non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • se le operazioni sono state documentate con fattura;
  • se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste.

La norma, a regime, prevede che i corrispettivi debbano essere necessariamente memorizzati elettronicamente (e quindi, con utilizzo di RT o di app Documento Commerciale On Line [no scontrino/ricevuta fiscale]), nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai corrispettivi elettronici, la sanzione amministrativa è quella prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero àil 100% dell’imposta, con un minimo di 500,00 euro.

 

3. Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero

Quando i cittadini italiani si recano a lavorare all’estero, in qualità di dipendenti di imprese italiane oppure estere, spesso conservano comunque la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. Di conseguenza si rende necessario indicare tali redditi in dichiarazione, in quanto per le persone fisiche residenti la base imponibile include tutti i redditi ovunque prodotti (principio della world wide taxation).

Il lavoro dipendente all’estero è disciplinato da specifiche disposizioni da parte del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dalle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, stipulate dall’Italia con 96 Paesi. 

In particolare, l’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente:

  • prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;
  • da persone che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi (i 183 giorni di soggiorno possono essere conseguiti anche a cavallo di due anni solari).

è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Queste ultime sono retribuzioni determinate sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse qualifiche (operai, impiegati, dirigenti ecc.), raggruppati per settori di riscontrata omogeneità (es. industria, commercio ecc.). Alcune qualifiche vengono ulteriormente suddivise in fasce di reddito, per le quali la retribuzione convenzionale è definita dalla fascia di reddito effettivo in cui ricade il lavoratore.

Questa modalità di determinazione del reddito sostituisce quella analitica basata sulle voci in busta paga, che rimane applicabile nei casi in cui non siano rispettati i requisiti di cui sopra. In caso di determinazione analitica, vanno applicate le regole previste dall’art. 51 del TUIR.
In ogni caso si pone il problema della doppia tassazione, in quanto anche lo Stato nel quale si svolge l’attività lavorativa applicherà le imposte previste dal proprio ordinamento. Le norme nazionali, all’art. 165 del TUIR, disciplinano le modalità di recupero delle imposte pagate all’estero, che vengono riconosciute nella forma di credito d’imposta.

Sono tuttavia previste alcune limitazioni per evitare che lo Stato italiano finisca per finanziare le pretese tributarie di un altro Stato:

  1. le imposte estere pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo;
  2. nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. È il caso della retribuzione convenzionale, dove spesso accade che sia più bassa rispetto a quella effettiva. Per questo motivo, l’imposta estera da considerare per il calcolo del credito d’imposta è data dal seguente calcolo: imposta estera * (retribuzione convenzionale / retribuzione estera effettiva)

Il calcolo del rapporto richiede la determinazione della retribuzione estera effettiva secondo le regole del TUIR (in particolare dell’art. 51 TUIR, che prevede la non imponibilità di alcune voci di busta paga quali i contributi previdenziali).

Il lavoro dipendente è trattato anche dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare esse stabiliscono che i salari e stipendi che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili anche in detto altro Stato se, alternativamente:

  • il beneficiario soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
    le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente dell’altro stato contraente;
  • l’onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente.

In tali casi è dunque riconosciuta la potestà impositiva di entrambi i paesi e le convenzioni prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta che però non può eccedere la quota d’imposta italiana attribuibile al reddito in esame nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del redito complessivo.

Se i redditi prodotti all’estero non vengono inseriti in dichiarazione sono previste pesanti sanzioni. Nel caso in cui nell’anno vengano conseguiti solo redditi esteri e non si presenti alcuna dichiarazione, si incorre in una sanzione dal 160% al 320% delle imposte dovute o del maggior credito utilizzato, con un minimo di 333 euro.
Se invece sono stati prodotti dei redditi in Italia ed è stata presentata una dichiarazione, si incorre comunque nella sanzione prevista per la dichiarazione infedele, dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute o del maggior credito utilizzato.

 

4. Bonus facciate: pubblicate: prime istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate(Circolare n. 2/E del 14/02/2020) fornisce le prime istruzioni operative per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, consistente nella detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici - ubicati nelle zone A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali - prevista dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La circolare chiarisce, in particolare, gli adempimenti necessari per la fruizione dell’agevolazione, la tipologia degli interventi agevolabili e definisce i soggetti che possono accedere al beneficio.
Rientrano tra le detrazioni:

  • gli interventi finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna, realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio (intero perimetro esterno);
  • le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.;
  • interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, che soddisfano i requisiti indicati nel D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio. A tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal D.M. 19 febbraio 2007, secondo cui entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • le società di persone e di capitali;
  • gli enti non commerciali, che
    • possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
    • detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ai fini del calcolo della detrazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, devono fare riferimento al “criterio di cassa”, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le imprese individuali;
  • le società e gli enti commerciali, vale invece il “criterio di competenza” e, quindi, le spese sono da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

NOTA BENE
per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Condomini
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede anche all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche ai fini del “bonus facciate”, l’amministratore deve rilasciare, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

 

5. Ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui, introdotte dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute.
Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L’impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;
  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;
  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il 17 febbraio. 

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di regolarità fiscale da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

 

6. Appalti: debutta il certificato di regolarità fiscale

Il Direttore dell’Agenzia Entrate (provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54730) ha approvato lo schema di certificazione dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 che consentirà alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di disapplicare i nuovi obblighi per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019.

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il certificato sarà messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Per i soggetti grandi contribuenti il certificato sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti. Per il momento non è prevista la consegna telematica (mediante pubblicazione del certificato direttamente nel cassetto fiscale disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate).

Per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che avranno ottenuto il certificato, sarà sufficiente effettuare apposita comunicazione al committente in cui si richiede l’esclusione dalla disciplina di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, allegando la certificazione ottenuta.

L’impresa o un suo delegato potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verificherà tali dati anche chiedendo, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscano riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procederà quindi all’emissione di un nuovo certificato

 

7. Esterometro trimestrale: la prima scadenza il 30 aprile 2020

Si ricorda che il decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019), collegato alla legge di Bilancio 2020, ha modificato la cadenza dell’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).
La tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

I dati del I trimestre 2020 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

 

8. Le cause ostative al regime forfettario: la decorrenza già dal 2020

Nel Question Time del 5 febbraio 2020, il MEF ha confermato che le nuove cause ostative al forfettario, introdotte con la legge di Bilancio 2020, diventano immediatamente operative già a partire dal 1° gennaio 2020.

Le nuove cause ostative regime forfettario, che si vanno ad aggiungere alle pregresse, riguardano:

  1. la percezione redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro nel periodo di imposta precedente, e
  2. il sostenimento di spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro.

La posizione del MEF è stata confermata dall’Agenzia Entrate che con la Risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020.

L’eventuale fuoriuscita dal regime forfettario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario.

 

9. Entro il 28 febbraio 2020 comunicazione delle spese eseguite su parti comuni condominiali

Entro il 28 febbraio 2020 gli amministratori di condominio devono inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (bonus edilizia ed eco-bonus), nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato il software di compilazione con le relative istruzioni per gli amministratori di condominio e le regole sull’invio telematico.

 

10. Bonus mobili ed elettrodomestici prorogato al 2020

Anche nel 2020 si potrà beneficiare della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata infatti prorogata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.
Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida aggiornata sulle regole per la fruizione dell’agevolazione raggiungibile a questo indirizzo web: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini (short link: http://bit.ly/2SHWAET  )

A questo indirizzo web (short url: http://bit.ly/2P8aCxo )
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/agevolazioni  ) trovate elencate tutte le agevolazione ed i servizi:

  • Acquisto prima casa
  • Agevolazioni per persone con disabilità
  • Bonus TV
  • Bonus facciate
  • Bonus mobili
  • Bonus verde
  • Canone tv - Casi di esonero
  • Docenti e ricercatori rientrati in Italia
  • Imposta sostitutiva sui compensi delle ripetizioni e lezioni private
  • Lavoratori impatriati
  • Neo residenti
  • Regime opzionale per i pensionati esteri
  • Riqualificazione energetica
  • Ristrutturazioni edilizie
  • School bonus
  • Spese per abbonamenti al trasporto pubblico
  • Canone tv - Casi di esonero - Dichiarazione sostitutiva
  • Piattaforma cessione crediti - Ristrutturazioni edilizie
  • Riqualificazione energetica - Piattaforma web cessione crediti
  • Riqualificazione energetica - Software Comunicazione cessione crediti / sconti (CCIRE)

 

11. Il riscatto laurea agevolato

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26/2019, ha introdotto la possibilità di un riscatto agevolato della laurea, rendendo meno costoso il recupero ai fini contributivi degli anni universitari.

È possibile riscattare anche per periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio, gli anni dedicati ai seguenti titoli: diploma universitario (2-3 anni di durata), laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, diploma di specializzazione post-laurea, nonché il dottorato di ricerca (se si sono versati i contributi alla gestione separata Inps).
Non si possono riscattare gli anni fuori corso.

Per poter beneficiare del riscatto agevolato è necessario rispettare queste condizioni:

  • il lavoratore deve essere iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps: il riscatto agevolato non è accessibile a chi risulta iscritto unicamente a una cassa professionale;
  • la gestione INPS in cui viene richiesto il riscatto deve risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi;
  • il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione (è il caso, per esempio, dello studente lavoratore);
  • il periodo di studi deve collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo, cioè dal 1° gennaio 1996. Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 l’Inps ha tuttavia precisato che una persona con meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, ha la possibilità di esercitare l’opzione per il metodo contributivo (art. 1, comma 23, legge 335/1995) e applicarlo alla sua intera carriera lavorativa; questa opzione renderebbe possibile il riscatto agevolato, se conveniente, anche per gli anni di studio precedenti al 1996.

Il riscatto costa 5.260 euro all’anno (se la richiesta viene presentata nel 2020). La somma è rateizzabile senza interessi fino a 120 rate mensili (10 anni) e risulta completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile IRPEF.

 

12. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Venerdì 28 febbraio 2020

Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfetario

Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.

Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.

 

Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

 

Venerdì 28 febbraio 2020

Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura

Termine comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito

Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus).

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 28 febbraio 2020

730 precompilato - Invio dati oneri deducibili o detraibili

Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Università statali e non statali

Agenzie di pompe funebri e attività connesse

Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

 

Sabato 29 febbraio 2020

Conservazione fatture elettroniche

Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018.

Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018.

Il processo di conservazione, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali, termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Sabato 29 febbraio 2020

Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.

Funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

 

Lunedì 2 marzo 2020

Trasmissine telematica dei corrispettivi

nvio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di gennaio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.

Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.

Telematica.

Lunedì 2 marzo 2020

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2019.

Attenzione

È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.

 

 

Lunedì 9 marzo 2020

Certificazioni

Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell'anno 2019.

Sostituti d'imposta.

Telematica

 

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