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INPS: i chiarimenti sul DURC dopo la legge n. 77/2020

Con il Messaggio 30 luglio 2020, n. 2998 L'INPS è intervenuto in merito alla novella normativa introdotta dalla legge n. 77/2020 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 ).

A decorrere dal 19 luglio 2020 viene previsto che i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati, ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, l'Istituto precisa che tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (data di fine emergenza, prevista dal CdM del 31 gennaio 2020) ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

L’estensione della validità del DURC negli "appalti"

L’articolo 8, comma 10, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, introduce un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2 , del D.L. n. 18/2020. Nel caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo D.L. n. 76/2020 "è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2 , del D.L. n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020".
Pertanto, l'art. 8, comma 10 del D.L. n. 76/2020 determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020 , di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015 .

Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103, comma 2 , del D.L. n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

Procedure operative

Fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10 , del D.L. n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 , come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.

  • in caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata;
  • in caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.

Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 , nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 , del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, ossia:

  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata; con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei Durc On Line con validità prorogata e all’effettuazione delle richieste preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d’intesa con l’Inail, è stato inserito nell’home page del servizio “Durc On Line”, un apposito messaggio.

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