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Ulteriori misure in materia di CIG e Reddito di Emergenza REM

Il Consiglio dei Ministri n. 52 del 15 giugno 2020 ha approvato un nuovo Decreto Legge prevedendo ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale a beneficio di quelle aziende, che a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovino nella necessità di dover essere sostenute con ulteriori interventi. Ecco le novità in attesa del testo definitivo.

Ammortizzatori sociali

In deroga alla disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e al D.L. 19 maggio 2020, n. 34) i datori di lavoro che a seguito dell’emergenza Covid-19 abbiano fruito degli ammortizzatori salariali:

  • ordinari;
  • straordinari;
  • in deroga;

per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possono fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che si sono visti rigettare le istanze a seguito di:

  • domanda presentata per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto;
  • errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione;

possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Istanze di emersione dei lavoratori e Reddito di Emergenza

  • Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Emersione dei lavoratori).
  • Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

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