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COVID - Bonus di 100 euro dipendenti

La Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate fornisce al praragrafo 4 importanti chiarimenti in merito al nuovo bonus 100,00 € per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 63 del DL n. 18/2020 "Cura Italia". 

Per venire incontro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa nonostante l’emergenza epidemiologica, il governo ha introdotto nel c.d. “Decreto Cura Italia” (art. 63 del D.L. n. 18/2020) l’erogazione di una somma di 100,00 €. L’importo sarà corrisposto direttamente in busta paga di marzo 2020 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Seguendo i chiarimenti della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 dell' Agenzia delle Entrare il bonus spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). "redditi di lavoro dipendente pertanto che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Il bonus spetta solamente a chi ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica e l'importo è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese; per il calcolo rileva esclusivamente il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (rimane il dubbio se il riferimento sia al Ccnl, quindi full-time, ovvero a quello individuale). Non devono essere considerate, nel rapporto le giornate di ferie, malattia e aspettativa senza corresponsione di assegni.

In caso di part-time l'importo dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.

Inoltre il reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve essere superiore a 40.000 euro considerando esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Il bonus, così come determinato, è una tantum e spetta per il mese di marzo 2020 ed è riconosciuta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

Per i lavoratori che hanno usufruito della modalità smartworking (lavoro agile) questi non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del c.d. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

Il recupero del totale calcolato dal datore di lavoro deve essere effetttuato mediante compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta con i seguenti codici;

per il modello F24, il codice tributo “1699”;
per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”;
denominati entrambi “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del D.L. n. 18 del 2020”.

 

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