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Riduzione cuneo fiscale in Gazzetta Ufficiale

In vigore il D.L. n. 3 del 5/2/20 convertito in L. 21/2020 che disponde, in attuazione della legge di Bilancio n. 160/2019, misure urgenti per la riduzione del cuneo fiscale.

Nello specifico: 

  • dal 1° luglio 2020, il bonus Renzi passa di 80,00 € a 100,00 € mensili per redditi annuo fino a 26.600 euro lordi
  • per i redditi da 26.600 a 28.000 € , si usufruirà -per la prima volta- di un incremento di 100,00 € al mese
  • Nessuna novità per i redditi inferiori ad € 8.145,00

I sostituti d’imposta devono: 

  • verificare in sede di conguaglio la spettanza degli importi;
  • ripartire tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 l'importo del bonus;
  • in caso di "non spettanza" provvedere al suo recupero tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione. Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro il recupero va effettuato in 8 rate di pari importoa partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio; 
  • compensare in F24 il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo secondo le regole ordinarie.

A decorrere dal 1° luglio 2020, per i redditi superiodi a 28.000 €, è prevista una detrazione fiscale decrescente fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35 mila euro lordi; oltre tale limite, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 €. Anche ai fini di tale ulteriore detrazione, la norma pone in capo ai sostituti d’imposta l’obbligo di verificare in sede di conguaglio la spettanza del beneficio ed eventualmente di recuperare il relativo importo.

Inoltre 

  1. decorrere dal 1° luglio 2020, è abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir;
  2. ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero), e dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (impatriati);
  3. il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, del Tuir.

 

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