La Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle ritenute in appalti e subappalti per il contrasto dell’omesso versamento delle ritenute. Le norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2020, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Campo di applicazione
- rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020);
- non rientrano nel campo di applicazione del nuovo art. 17-bis le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020, “cassa allargata”.
Il nuovo impianto normativo si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, quali:
- enti e società ex art. 73, comma 1, TUIR;
- società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- condomini;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori.
Soggetti esclusi
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
- i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
- i condomìni che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust etc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.