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Trattamento fiscale piano di welfare aziendale

Con risposta ad Interpello del 13 dicembre 2019, n. 522 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente previsto per i piani di welfare aziendale non trova applicazione per i benefit erogati in favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso, in quanto in tal caso non risulta soddisfatto il requisito della categoria omogenea dei dipendenti.

Si precisa nella risposta che se il piano di welfare prevede:

  • "trattamenti estetici" presso un centro benessere convenzionato, l’Iva pagata sugli acquisiti non può essere detratta per mancanza del requisito di inerenza tra l’attività svolta e l’utilizzo del bene;
  • rimborsi per iscrizioni e frequenze di corsi di lingue, quest’ultimi possono essere ricompresi tra i benefit detassabili, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR.

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