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In busta paga le indicazioni sul “costo del lavoro” per il datore

E' stato assegnato all'esame in sede referente della Commissione Lavoro della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 1746, recante “Modifica all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di contenuto dei prospetti di paga dei lavoratori". Il provvedimento propone di inserire tra le informazioni obbligatorie che devono essere indicate nella busta paga, anche l’indicazione delle singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore.

Nella relazione di accompagnamento alla proposta, si sottolinea infatti che attualmente, nei casi in cui il datore di lavoro agisca quale sostituto d’imposta (come avviene solitamente) è chiamato ad operare direttamente nella busta paga le trattenute per il versamento di imposte e di contributi previdenziali ed assicurativi. Tali importi sono di norma ben visibili nella busta paga limitatamente all’importo lordo e netto della retribuzione, omettendo quello che viene comunemente definito “costo del lavoro” per il datore. Ciò significa che normalmente il lavoratore non ha modo di conoscere l’ammontare che il datore di lavoro deve erogare mensilmente, o annualmente in quota parte, al lavoratore per una data somma retributiva al lordo e al netto.

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