La Cassazione - con sentenza del 22 luglio 2019, n. 32507 - ha ritenuto non condannabile il datore di lavoro per la morte del dipendente operatore ecologico, se il rischio dal quale la morte è conseguita era comunque presente nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro non può essere condannato se il comportamento imprevedibile del lavoratore (che tra una fermata e l’altra del percorso di raccolta rifiuti usa in maniera impropria il veicolo di spostamento) non è controllabile dai soggetti incaricati di applicare le misure di prevenzione avverso gli infortuni sul lavoro.