L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello del 23 luglio 2019, n. 304, ha ricordato che in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è ridotto di 1/3, mentre il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.