Lunedì 16 settembre 2019 scade il primo termine semestrale entro il quale le società sono tenute ad effettuare una valutazione circa l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi. È inoltre opportuno che tale attività di verifica venga evidenziata in un apposito verbale, predisposto dal consiglio di amministrazione. È quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrate in vigore il 16 marzo 2019.
Si ricorda che l'istituzione e il mantenimento operativo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di un'impresa - adeguati alla natura e alle dimensioni della stessa - rientrano tra i compiti che il Codice pone a capo dell'amministratore in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e dell'adozione di strumenti idonei al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale. È pertanto necessario che si attivi in tal senso sin dalla sua entrata in carica: non appena nominato, l’amministratore dovrà istituire un adeguato assetto organizzativo, se ancora non esistente, e ne deve curare (quando delegato) o valutare (quando delegante) l’adeguatezza (artt. 2086 e 2381 c.c.).
In realtà esiste da sempre in capo agli amministratori anche l’obbligo generico di amministrare l’impresa con diligenza (art. 2392, comma 1 , c.c. ), ritenuto comunque inadeguato proprio per la sua indeterminatezza a intercettare tutti i casi di responsabilità connessi alla crisi di impresa.