In data 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", gia pubblicato il G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023. La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha recepito, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.
Tra le novità:
- facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa,
- contributi per alcune categorie di soggetti,
- sostegno al welfare aziendale,
- rinvio dell’introduzione di nuove imposte (sugar tax e plastic tax),
- misure di slancio per il settore cinematografico,
- rincaro di alcune imposte nonché delle accise sui tabacchiù
Di seguito un dettaglio schematico delle novità.
- Fisco
- Lavoro E Previdenza
- Energia
- Ambiente e Territorio
- Imprese e Sostegno Agli Investimenti
- Agricoltura
- Giustizia
- Esteri
- Misure Assicurative
- Politiche Sociali
- Cultura ed Editoria
- Sport
- Istruzione, Università E Ricerca
- Revisione della Spesa Pubblica
- Interno
- Turismo
Fisco
Fondo di garanzia prima casa
- L'art. 1, comma 7, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.
- I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell'esame in Senato prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie di "famiglie numerose" che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.
Tassazione fringe benefits
- I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits)
- Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.
- I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
Plastic tax e sugar tax
- Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
IVA prodotti igiene femminile
- Il comma 45 riporta al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la primainfanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.
IVA Pellet
- L'art. 1, comma 46, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
- L'art. 1, comma 47, introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori.
Accise sui tabacchi
- L'art. 1, comma 48, rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:
- gli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati l'importo dell'accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette; l'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;
- l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
- l'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
Differimento deduzione perdite
- L'art. 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.
In particolare si prevede:- il differimento della deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
- analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
- L'art. 1, ai commi 52 e 53, estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
- Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Tax credit cinema
- Il comma 54 modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.
Participation exemption
- L'art. 1, al comma 59, estende la disciplina della cosiddetta participation exemption – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Contrasto all'evasione nel lavoro domestico
- L'art. 1, ai commi 60-62, dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
Locazioni brevi
- L'art. 1, comma 63, aumenta dal 21 al 26% l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Cessione immobili superbonus
- Il comma 64 dell'art. 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67 specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".
Beni destinati all'uso personale o familiare
- L'art. 1, al comma 77, modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA. Le disposizioni si applicano, per effetto di una precisazione introdotta durante l'esame parlamentare, a decorrere dal 1° febbraio 2024.
IMU enti non commerciali
- Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
- Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU.
- Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta.
- Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.
Superbonus
- L'art. 1, ai commi 86 e 87, dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Ritenuta sui bonifici
- I commi da 88 a 90 dell'articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
IVIE e IVAFE
- Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:
- atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
- redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
Compensazioni fiscali tramite F24
- I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
- Il successivo comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.
Controlli telematici Agenza della riscossione
- Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
Credito di imposta autotrasporto
- Il comma 296, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Il successivo 297 chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.
Lavoro e previdenza
Cuneo fiscale
- si introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (comma 15);
- è elevata, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa (commi 16 e 17).
Welfare aziendale
- anche per il 2024, riduce dal 10 al 5% la tassazione agevolata per i premi di produttività (comma 18).
Strutture turistico- alberghiere
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro (commi da 21 a 25).
Lavoratrici madri
- è previsto, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (commi da 180 a 182).
Trattamento pensionistico minimo
- è ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l'importo di questa sia non inferiore a quello dell'assegno sociale (non più all'1,5 di questo) (comma 125, lett. a)).
Trattamento pensionistico per lavoratori con sistema contributivo
- si modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo (comma 125, lett. b));
- è disposto che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita (comma 125, lett. c)).
Riscatto
- si riconosce la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi (commi da 126 a 130).
Perequazione
- modifica la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22% (articolo 29).
APE sociale
- proroga l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137).
Opzione donna
- estende l'istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni (comma 138).
Quota 103
- è estesa Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140).
Calcolo delle pensioni retributive
- modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (commi da 157 a 161).
Decorrenza pensionamento anticipato
- modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci (commi 162 e 163).
Medici e infermieri
- prevede, come disposto al Senato, la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età (comma 164);
- modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (comma 165).
Giornalisti
- stanzia ulteriori risorse per il prepensionamento dei giornalisti (articolo 62, comma 5).
Pensionamento anticipato ordinario
- viene ridotto il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al pensionamento anticipato, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024 (commi 521 e 522).
Indennità e trattamenti di integrazione salariale
- riconosce a regime, per sei mensilità, l'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti (commi da 142 a 155);
- proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale (commi da 168 a 176).
Facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni
- dispone, con una modifica introdotta al Senato, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50%, al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione (comma 38);
- specifica, con una modifica introdotta al Senato, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione Calabria e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche - previo espletamento di procedure concorsuali - i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 (in luogo del 31 luglio 2024) il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dip.to della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni (comma 39);
- riconosce, come disposto dal Senato, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (commi da 191 a 193);
- dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate (comma 295);
- riconosce, con una modifica introdotta al Senato, la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo , che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l'accordo per il ripiano del disavanzo (commi 475 e 476).
Congedi parentali
- la modifica dei criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80% della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60% della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80% per il 2024 (comma 179).
Apprendistato
- l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (comma 202).
Energia
Bonus sociale elettrico
- Nell'ambito del Capo I del Titolo II, dedicato alle misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel I trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L.n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (art. 1, comma 14).
Ambiente e territorio
Assicurazione calamità naturali
- l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (art. 1, commi 101-111, modificati al Senato);
Interventi per calamità
- l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, per i quali sono previsti altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 (art. 1, commi 123-124, introdotti al Senato);
Riqualificazione urbana
- misure in materia di utilizzo, per il finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali, delle risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione e degli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della L. 208/2015 (art. 1, comma 303, introdotto al Senato);
Eventi alluvionali maggio 2023
- l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 1, commi 435-442);
Fondo italiano per il clima
- l'abrogazione della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo (art. 1, comma 542).
Imprese e sostegno agli investimenti
Fondo credito alle esportazioni
- interviene sulla disciplina del Fondo di sostegno del credito alle esportazioni (null) e, in particolare, modifica il regime degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. La Società SIMEST è chiamata ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente e, sulla base di tali stime, provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari. Il Ministero dell'economia e finanze viene autorizzato, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all'entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (art. 1, comma 248);
Credito di imposta ZES unica
- interviene sul credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno, al fine di indicare le risorse da destinare al riconoscimento del medesimo credito per l'anno 2024, che vengono autorizzate nel limite di 1.800 milioni di euro. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli (art. 1, comma 249);
autorizza, per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025 (in luogo dei 210 milioni per il 2025 previsti nel testo prima delle modifiche approvate dal Senato) e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 (lo stanziamento dal 2026 al 2030 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato). Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (art. 1, commi 253-255);
Nuova Sabatini
- rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (art. 1, coma 256);
Fondo crescita sostenibile
- incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025 (art. 1, comma 257);
Garanzie SACE
- autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie, a condizioni di mercato, connesse a investimenti infrastrutturali (anche a carattere sociale e dei servizi pubblici locali) e dell'industria (processi di transizione energetica e economia circolare, mobilità sostenibile, innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese). I beneficiari delle garanzie sono: partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, banche e imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie), nonché sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili. Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie sono concesse, previa istruttoria, per una durata massima di 25 anni. La percentuale massima di copertura è differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti. Gli impegni derivanti dalle garanzie sono assunti da SACE S.p.A. per il 20% e dallo Stato per l'80%, senza vincolo di solidarietà. SACE assume gli impegni secondo un piano annuale di attività e un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), approvati dal CIPESS, su proposta del Ministro dell'economia e finanze. Nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la previsione secondo la quale l'attività di SACE è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. In suo luogo, si prevede ora che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli impegni assunti dallo Stato non possono superare i 60 miliardi di euro. Il limite degli impegni di SACE S.p.A. nell'anno 2024 è di 10 miliardi di euro (art. 1, commi 259- 268);
- dispone una proroga al 2024 dell'operatività della garanzia SACE per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzia green SACE), prevedendo che, per tale anno, la copertura finanziaria delle garanzie sia reperita attraverso l'impiego delle risorse residue disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal (si rammenta che tale Fondo, che ha finanziato lo strumento di sostegno qui in commento, recava un'autorizzazione di spesa limitata all'anno 2023). L'impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. è pari a 3 miliardi di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore (art. 1, comma 269).
- Quanto a SACE S.p.a, nell'ambito del Capo III del Titolo IV, relativo alle misure in materia di assicurazioni, si interviene sulla disciplina degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato. Tali impegni, secondo la normativa vigente, sono assunti da SACE per il dieci per cento del capitale e degli interessi, e, per il restante 90 percento, dallo Stato (vige, in sostanza, un sistema di coassicurazione dello Stato per i rischi non di mercato derivanti dagli impegni assunti da SACE nell'espletamento della sua attività assicurativa). Dunque, sempre secondo la normativa vigente, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE al Ministero dell'economia e delle finanze (ma SACE continua a gestirli, sulla base degli indirizzi del MEF). Con l'intervento contenuto nel disegno di legge in esame, si prevede, al riguardo, che il trasferimento avvenga al netto dei costi sostenuti dalla Società per gli impegni riassicurati dallo Stato, come risultanti dalla contabilità sociale (art. 1, comma 112).
Fondo microprocessori
- Quanto agli interventi di Sezione II, si segnala, tra i più rilevanti un rifinanziamento del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, per complessivi 20 milioni dal 2026 al 2030 e del Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, anch'esso incrementato di 20 milioni dal 2026 al 2030 (importi così rideterminati nel corso dell'esame in prima lettura).
Agricoltura
Sostegno agli indigenti
- dispone il rifinanziamento di alcune misure volte al sostegno degli indigenti e degli acquisti di beni di prima necessità stabilendo l'incremento di 600 milioni per il 2024 del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La stessa disposizione dispone, inoltre, l'incremento di 50 milioni per il 2024 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 2-6);
Terreni a destinazione agricola
- stabilisce l'estensione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (art. 1, commi 52-53);
Fondo gestione emergenza in agricoltura
- dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 1, commi 443-445);
Fondo nazionale di solidarietà
- introduce modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi a sostegno delle imprese agricole. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c) (art. 1, comma 446);
Ricerca e sperimentazione
- autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024-2026 per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo di cui all'art. 4 della Legge n. 499/1999 (art. 1, comma 447).
Rifinanziamenti Sezione II
- Con riguardo ai rifinanziamenti disposti nella Sezione II - come presentati nel disegno di legge originario (A.S. 926) - si riporta, di seguito, l'indicazione di quelli relativi ad autorizzazioni legislative di spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e riferiti alla Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a 40 milioni di euro dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), tra cui:
- "Fondo solidarietà nazionale incentivi assiurativi" - di cui all'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004 - con 10 milioni di euro per il triennio 2024-2026;
- "Innovazione in agricoltura" - di cui alla Legge n. 197/2022, art. 1 , comma 428 con 25 milioni di euro per il 2024;
- "Interventi nel settore agricolo" - di cui alla Legge n. 499/1999, art. 4 con 5 milioni di euro per il biennio 2024-2025.
- Nel corso dell'esame al Senato la Sezione II non è stata oggetto di variazioni.
Giustizia
Transizione digitale
I commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano norme in materia di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. In particolare, recano disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, la creazione di nuovi posti dirigenziali.
Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, si prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024 l'istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero-Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e autorizzazione all'assunzione di 1 unità di personale dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento.
Si prevede il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato).
È autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
Violenza contro le donne e violenza domestica
Si evidenziano alcune disposizioni in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. In particolare:
- il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
- il comma 188 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere;
- il comma 189 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne;
- il comma 190 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;
- il comma 194 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
Politiche sociali
Sostegno all'infanzia: asili nido e interventi socio-sanitari
- come sostegno all'infanzia, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (commi 177- 178);
Sostegno al piccolo risparmio privato
- l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate (commi 183-185). Viene inoltre incrementato di 282 milioni di euro il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo. Sono state introdotte inoltre specifiche disposizioni per includere tra le categorie prioritarie per tale agevolazione le famiglie numerose con determinati requisiti (commi 7-13);
Sostegno alle donne vittime di violenza
- un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (commi 187-189);
- Unificazione delle risorse per l'inclusione delle persone con disabilità
- istituzione di un Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui, all'interno dello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. L'importo corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Viene inoltre incrementato di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità (commi 210-213);
Cultura ed editoria
Canone RAI
- in deroga a quanto previsto dall'art. 1 , comma 40, della Legge n. 232/2016, limitatamente all'anno 2024, si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI (art. 1, comma 19);
Tax credit cinema
- si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220/2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) (art. 1, comma 54);
Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria
- si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di:
- incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media;
- sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (art. 1, comma 298, con disposizione introdotta in Senato);
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria
- si interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della legge n. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal D.Lgs. n. 70/2017 (art. 1, commi da 315 a 317 e 322);
- si stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, comma 318);
- si introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti:
- un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata;
- un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (art. 1, commi 333-338);
Fondo tutela patrimonio culturale
si rifinanzia il fondo di cui all'art. 1 , comma 632, della Legge n. 197/2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 1, comma 341, con disposizione introdotta al Senato);
si incrementa di 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340);
si assegnano 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune (art. 1, comma 486);
Fondo cinema e audiovisivo
si riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, comma 538).
Si ricorda poi - sempre in relazione alla Sezione I - che l'art. 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge. Per quanto concerne, in particolare, il Ministero della cultura, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni di euro per il 2024 e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi.
Gli interventi di Sezione II del Ministero della cultura
Per quanto attiene agli interventi di Sezione II concernenti lo stato di previsione del Ministero della cultura, il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.536,3 milioni di euro nel 2024 (con una riduzione di 294,5 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 - prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 72,5 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un incremento di 500.000 euro, per il 2025, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.10 "Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane".
Sport
Fondo unico movimento sportivo italiano
- viene elevata da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (art. 1, comma 197);
Investimenti in sport
- si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli impianti sportivi (art. 1, comma 277);
- si prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un'autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti- doping (art. 1, comma 291, secondo una disposizione introdotta al Senato).
Istruzione, università e ricerca
Buono rette asili nido
si dispone, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (art. 1, commi 177-178);
Turismo
Fondi per il turismo
- del Fondo unico per il turismo di conto capitale, per 35 milioni per l'anno 2024 e50 milioni per ciascuno degli anni 2025-2028;
- del Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento, per 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e per il 2025, 50 milioni per il 2026 e ulteriori 80 milioni per il biennio 2027-2028;
- del rilancio e promozione turistica dei percorsi "cammini religiosi, per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.
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