News

Fringe Benefit 2022

Contents[Hide]

Premessa

Come disposto dal Decreto "Aiuti-quater", in modifica alla previsione di cui all’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto "Aiuti-bis") che ne aveva già innalzato la soglia a 600 euro, viene prevista una deroga alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Pertanto "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23".

Entro il 31 dicembre 2022 le aziende avranno così la possibilità di riconoscere ai propri dipendenti fino a 3.000 euro in fringe benefits totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale o previdenziale. 
A questa disposizione, poi, si aggiunge la misura di cui all’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51 secondo cui, limitatamente all’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro, per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

 

Ma Cosa sono i fringe benefits?

Nel linguaggio più comune, questa espressione viene spesso utilizzata come alternativa al “compenso in natura”, ovvero quella parte di retribuzione che un'impresa sceglie - oppure concorda attraverso la contrattazione individuale/collettiva di offrire ai collaboratori in aggiunta alla busta paga stabilita dal contratto di lavoro. Si tratta, quindi, di compensi che non vengono offerti in denaro ma sotto forma di beni e servizi.
Ogni azienda può decidere quali tipologie di fringe benefit introdurre nel proprio piano di welfare aziendale. I fringe benefit, infatti, possono essere concessi individualmente ai singoli dipendenti e disciplinati all’interno dei contratti individuali. 

Per la determinazione del valore in denaro di tali categorie si applicano:

  1.  secondo le disposizioni inserite nell’articolo 51 del TUIR;
  2.  secondo le disposizioni contenute nell’articolo 9 del TUIR,

  Nota Bene
Relativamente alla seconda tipologia sopra evidenziata, non concorre a formare il reddito il valore dei beni e servizi il cui importo non sia superiore, nel periodo d’imposta, ad € 258,23.
Diversamente, se il valore sia superiore al suddetto importo, lo stesso concorrerà interamente alla formazione del reddito. 

N.B: il comma 4 dell’articolo 51 del TUIR individua una serie di beni rientranti nella quantificazione del valore di € 258,23, non secondo il valore normale, ma secondo un valore convenzionale, si tratta di:

  • auto concessa ad uso promiscuo;
  • prestiti;
  • alloggio;
  • servizi di trasporto ferroviario.

 

I precedenti limiti dei fringe benefit nell’emergenza Covid-19

In precedenza l’articolo 112 sanciva che, relativamente al welfare aziendale, "limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la soglia di esenzione fiscale è passata da 258,23 euro a 516,46 euro. Se il valore era superiore al citato limite, lo stesso concorreva interamente a formare il reddito. Inoltre, tale previsione normativa non costituiva una misura strutturale, ma risultava applicabile limitatamente all’anno d’imposta 2020.

 

Decreto Aiuti-bis e Aiuti-quater: innalzata la soglia di esenzione dei fringe benefits 2022

Venute meno le previsioni emergenziali per gli anni 2020 e 2021, da quest’anno sarebbe dovuta tornare in vigore la disciplina ordinaria di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.”
A causa, della nuova emergenza e dell’innalzamento dei costi delle materie prime causato dalla crisi russo-ucraina, si sono resi necessari nuovi interventi volti a sostenere sia le imprese che i lavoratori. A tale fine, in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, l’articolo 12 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto "Aiuti-bis") ha stabilito che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 600:

  • il valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi soggetti, dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

 

Il nuovo Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti quater) in Gazzetta Ufficiale

Le modifiche al Decreto "Aiuti-quater" del 18 novembre 2022, portano la soglia al nuovo limite di 3.000 euro per l’ esenzione dei fringe benefit (per il 2022, il limite dei 258,23 euro previsto per i fringe benefits, prima innalzato a 600 euri). La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro e non vi è alcun obbligo di corresponsione.

 Nota Bene
Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, viene tassato l’importo complessivo, dal primo euro, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe benefits già corrisposti.


In sintesi:

  • i finger benefit possono essere erogati dal datore di lavoro, ma, non sussiste alcun obbligo nell’erogazione. Non si tratta di un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (non è un valore da portare a compensazione).
  • il nuovo limite dell’importo dei finger benefit esente è pari a 3.000 euro (al superamento della soglia tutto ritorna imponibile). Essi possono essere erogati tramite dei  voucher, convenzioni e nel caso di rimborsi è necessaria la documentazione comprovante la spesa sostenuta delle utenze.

I destinatari dei finger benefit:

  • i Lavoratori dipendenti in forza (anche in smart working)
  • i Collaboratori coordinati e continuativi compresi amministratori di società
  • i Tirocinanti e stagisti (ma non vi sono al momento conferme ufficiali)

Alcuni esempi di finger benefit

  • Buoni spesa
  • Buoni acquisto
  • Buoni carburanti
  • Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas)
  • Autovettura in uso promiscuo
  • Premi per assicurazioni extra-professionali (le polizze professionali non sono reddito)
  • Auto concessa a uso promiscuo (compresa ricarica elettrica)
  • Alloggio
  • Servizi di trasporto ferroviario

La validità è data per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata (saranno necessari ulteriori chiarimenti per i conguagli di fine anno, in particolare per quelle somme e benefit già erogati e che sono stati già assoggettati a tassazione, come le auto ad uso promiscuo).

F.A.Q.

  • Può essere erogato come forma premiale? Si.
  • Può essere erogato come welfare? Si.
  • Può essere erogato singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore di lavoro? Si.
  • Può essere erogato tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori? Si.
  • Viene considerato come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore? Si, ma solo in alcuni casi come ad esempio i beni ad uso promiscuo (auto)Mai in sostituzione degli elementi previsti dal CCNL (minimi, scatti, straordinari, mensilità aggiuntive, TFR, altre maggiorazioni etc.)
  • Può essere erogato in sostituzione di retribuzione per attività svolta (es. straordinari, della 13^ o 14^, altre indennità previste dal CCNL)? No.

N.B: Superata la soglia tutto torna imponibile sia a livello fiscale che contributivo.
In attesa di eventuali e ulteriori interventi si ritiene rimangano valide tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4 novembre 2022, n. 35/E.

Bonus carburante per l’anno 2022

Oltre all’innalzamento della soglia di imposizione riferita ai fringe benefit, per l’anno 2022 viene introdotta una nuova misura a favore dei lavoratori, utile a fronteggiare l’innalzamento dei prezzi dei carburanti. La norma dell’articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, dispone che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR.

L’importo di 200 euro è pertanto:

  • Applicabile solo per l’anno 2022, salvo proroghe.
  • È riferito esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato, i quali possono, pertanto, riconoscere al proprio personale dipendente buoni carburante per un valore di 200 euro.
  • Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e risulta, quindi, esente da imposizione fiscale.

 Attenzione
I buoni carburanti eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti, ai sensi della suddetta, dunque, fanno riferimento ad un limite a sé stante ai fini della non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Questo beneficio, non è da ricomprendere nel regime ordinario dei fringe benefit.

Secondo la normativa in materia di fringe benefit prevista dal vigente articolo 51, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986, dunque, il limite massimo che un datore di lavoro può decidere di riconoscere al personale dipendente, per l’anno 2022, finalizzato esclusivamente all’acquisto di carburante, è innalzato a complessivi 3.200 euro.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca al dipendente, nel periodo d’imposta 2022, anche ulteriori beni o servizi, diversi rispetto ai buoni carburanti, le soglie di esenzione rimangono distinte:

  • fino a 3.000 euro per tipologie di servizi e beni compresi buoni carburante “ordinari”
  • fino a 200 euro per i buoni carburante di cui al c.d. Decreto "Ucraina"

 Attenzione
Con riferimento alla platea dei destinatari della nuova misura, si precisa che il bonus carburante può essere erogato alla totalità del personale dipendente, a determinate categorie di dipendenti ovvero anche a singoli lavoratori.
Il testo normativo, infatti, non pone condizioni rispetto alla platea dei lavoratori che possono accedere al benefit, come, invece, richiesto ad esempio per beni e servizi di welfare aziendale.
Al contrario, i beni e servizi facenti parte del welfare aziendale devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie omogenee di lavoratori.


In sintesi

I buoni carburante possono essere erogati dal datore di lavoro, ma, non sussiste alcun obbligo nell’erogazione.  Non si tratta di un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (non è un valore da portare a compensazione).

i destinatari del bonus carburante:

  • i Lavoratori dipendenti in forza (anche in smart working)

Mentre, sono esclusi dall’erogazione:

  • I Collaboratori coordinati e continuativi
  • Amministratori, soci e sindaci di società
  • i Tirocinanti
  • i Lavoratori autonomi
  • i Familiari collaboratori e coadiuvanti
  • i Prestatori di lavoro autonomo occasionale
  •  Contratti con prestazione di lavoro occasionale accessorio (Prest.O o Libretto di Famiglia)

I buoni carburanti nel limite di 200 euro (Se valore era superiore al citato limite, lo stesso concorreva interamente a formare il reddito) possono essere erogati tramite dei  voucher o convenzioni e devono essere evidenziati separatamente nel LUL e in contabilità. Questa tipologia dovrà essere compresa dal nominativo del percipiente con l’indicazione del codice fiscale dello stesso.

F.A.Q.

  • Può essere erogato come forma premiale? Si
  • Può essere erogato come welfare? Si
  • Può essere erogato singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore di lavoro? Si
  • Può essere erogato tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori? Si
  • Ma viene considerato come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore? Si, ma solo in alcuni casi come ad esempio i beni ad uso promiscuo (auto). Mai in sostituzione degli elementi previsti dal CCNL (minimi, scatti, straordinari, mensilità aggiuntive, TFR, altre maggiorazioni etc.)
  • Può essere erogato in sostituzione di retribuzione per attività svolta (es. straordinari, della 13^ o 14^, altre indennità previste dal CCNL)? No
  • Se erogo 200 euro di buoni carburanti “Decreto Ucraina” posso erogare ancora altri buoni carburanti ? Si, tali buoni possono essere riconosciuti in aggiunta ai fringe benefits concorrenti alla soglia di esenzione di 3.000, di cui al precedente paragrafo, anche se trattasi di ulteriori buoni carburante.

Per l’anno 2022, il limite dei fringe benefits è pari a 3.000 euro + 200 euro = 3.200 euro totali (considerando che i 200 euro possono essere assegnati solo con buoni carburante e che sono totalmente separati da quelli che concorrono ai 3.000 euro di esenzione).

 

 

Contact form

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme