News

Condono lavoro nero apertura istanze

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio") i datori di lavoro possono presentare un'istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

Il secondo comma della norma, inoltre, consente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare un'istanza per chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo in Italia, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza.

La presentazione di tali istanze è subordinata al pagamento di un contributo forfettario di:

  • 500 euro per l'istanza di cui al primo comma, per ciascun lavoratore;
  • 130 euro per l'istanza di cui al secondo comma.

Le modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro sono state stabilite con il Decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020.

Con la Risoluzione 29 maggio 2020, n. 27/E, sono istituiti da parte delll'Agenzia delle Entrate i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento, con il il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari di cui sopra

  • "REDT", denominato "Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020";
  • "RECT", denominato "Cittadini stranieri - contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020".

Nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale:

  • del datore di lavoro (per il codice tributo "REDT");
  • del cittadino straniero (per il codice tributo "RECT").

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati:

  • nel campo "tipo", la lettera "R";
  • nel campo "elementi identificativi", esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo "REDT", il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
  • nel campo "codice", i codici tributo "REDT" o "RECT";
  • nel campo "anno di riferimento", il valore "2020";
  • nel campo "importi a debito versati", il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro (per il codice "REDT"), ovvero di 130,00 euro (per il codice "RECT")

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme