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Novità fiscali 2020 d'interesse nella gestione del rapporto di lavoro

Riepiloghiamo alcune novità introdotto dalla legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" rimandando ulteriori approfondimenti ad apposita circolare mensile di prossima pubblicazione:

Oneri detraibili dall’Irpef

A decorrere da questo mese di gennaio 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 120.000, la detrazione per gli oneri ex art. 15 del TUIR spetta in misura pari al rapporto (€ 240.000 - reddito complessivo)/€ 120.000. Sono esclusi gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e tutte le spese sanitarie;

Esenzione IRPEF anticipazione Naspi

Viene prevista l’esenzione IRPEF della liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Buoni pasto

A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i buoni pasto erogati in formato elettronico, la quota esente viene elevata da € 7 ad € 8, mentre per quelli erogati in formato diverso, la quota esente viene ridotta da € 5,29 ad € 4. Resta, invece, invariato il limite giornaliero di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione;

Auto aziendali

Il benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, dipenderà dai valori di emissione di CO2 del veicolo (il reddito figurativo aumenta in proporzione ai valori di emissione). Pertanto, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 sarà determinato come segue:

  1. per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
  2. per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
  3. per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
  4. per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

(cfr: Tabelle ACI costi chilometrici 2020 )

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