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L'Agenzia delle Entrate pubblica le guida per le verifiche fiscali

Con la Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le linee-guida relative alle attività di contrasto dell’evasione fiscale. Il documento è suddiviso  a seconda della tipologia di soggetto sottoposto a verifica:

  • grandi contribuenti;
  • imprese di medie dimensioni e minori;
  • persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, particolare attenzione sarà prestata nei confronti di quei soggetti che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile.

Al riguardo, la Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019 sottolinea “l’importanza strategica di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo”.

Nel contesto sopra descritto, si prevede che i soggetti che per il 2014 non hanno giustificato le anomalie riscontrate o non hanno corretto gli errori commessi saranno inseriti nei seguenti applicativi per l’accertamento:

  • GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
  • ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per l’emissione di accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria; redditi di capitale e redditi di partecipazione.

Per quanto riguarda infine i professionisti, una “particolare attenzione” e “maggiori risorse” dovranno essere dedicate inoltre a verificare se gli adempimenti dichiarativi sono stati effettuati correttamente con riferimento ai redditi di fonte estera.

Di seguito una sintesi della parte riferita ai controlli che saranno avviati nei confronti di persone fisiche e lavoratori autonomi:

PERSONE FISICHE

  • DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D'IMPOSTA 2015
    • Comunicazioni di anomalia - Per il 2019, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di circa 380mila lettere nei confronti di contribuenti persone fisiche per i quali – con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2015 - sia stata riscontrata un’anomalia riguardante una o più categorie reddituali.
    • Modalità di invio - Tali comunicazioni sono inviate tramite pec. Qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo (oppure non sia registrato nel registro INI-PEC), l'Agenzia si avvarrà della posta ordinaria.
    • Cassetto fiscale - Le comunicazioni di anomalia sono comunque consultabili nel Cassetto fiscale del contribuente.
  • DICHIARAZIONI RELATIVE al PERIODO d'IMPOSTA 2016
    • Comunicazioni di anomalia - Atti analoghi saranno inviati - “nell’ultimo trimestre del 2019” - anche con riferimento alle dichiarazioni riferite al 2016.
  • ESCLUSIONI da COMUNICAZIONI di ANOMALIA
    • Omessa dichiarazione di redditi percepiti - Le persone fisiche che per il 2015 furono escluse dall’invio delle comunicazioni finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo e che risultano aver percepito e non dichiarato (in tutto o in parte) uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali, sono confluiti negli applicativi GIARA e ICONA WEB (v. oltre).
  • ACCERTAMENTO SINTETICO
    • Applicativo “VE.R.DI” - Per gli anni di imposta ancora accertabili fino al 2015 compreso, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla ricostruzione sintetica fondata su determinati elementi indicativi di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 16 settembre 2015 (attraverso l’applicativo “VE.R.DI”). Anche in questo caso è obbligatorio l'avvio del contraddittorio preventivo con il contribuente, nonché del procedimento per adesione (disciplinato dall'art. 5, comma 7 , del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

LAVORATORI AUTONOMI

Criteri adottati per la selezione - Con riferimento ai periodi d'imposta 2015 e successivi, ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre a verifica l'Agenzia ha adottato un criterio che tiene conto:

  1. dei compensi certificati dai sostituti d’imposta;
  2. delle informazioni trasmesse dal contribuente attraverso lo spesometro (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78), con particolare riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali che non hanno agito quali sostituti di imposta;
  3. delle opzioni - esercitate nell'Unico PF 2016 - per il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o per il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015). A tal fine rilevano le sezioni I o II del quadro LM.

Inoltre:

  • CONTRADDITTORIO
    • Applicazione dello Statuto del contribuente - La circolare in commento si sofferma sulla necessità che venga garantita “l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento”. In quest’ottica, infatti, il contraddittorio assume una funzione fondamentale, anche perché permette, in caso di formalizzazione della pretesa tributaria, di motivarla adeguatamente, dopo un confronto effettivo con il contribuente.
  • PROFESSIONISTI SOGGETTI agli STUDI di SETTORE
    • Deduzioni di importo elevato - In tale ambito, l'Agenzia sottolinea che una particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile. In questi casi, nella motivazione degli atti dovrà essere specificato che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore.
    • Redditi di fonte estera - Una “particolare attenzione” e “maggiori risorse” dovranno essere dedicate inoltre a verificare se gli adempimenti dichiarativi sono stati effettuati correttamente con riferimento ai redditi di fonte estera. A tal fine sono utilizzabili le informazioni provenienti da Paesi ue o comunque in ambito Ocse.

PERSONE FISICHE e LAVORATORI AUTONOMI

  • PROFILI di RISCHIO
    • Omessa giustificazione di anomalie - In sede di selezione dei profili da assoggettare a controllo, dovranno essere individuate prioritariamente le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione. Al riguardo, la circolare in commento sottolinea “l’importanza strategica di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo”.
    • Applicativi - Nel contesto sopra descritto, si prevede che i soggetti che per il 2014 non hanno giustificato le anomalie riscontrate o non hanno corretto gli errori commessi saranno inseriti nei seguenti applicativi per l’accertamento:
      • GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
      • ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per l’emissione di accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria; redditi di capitale e redditi di partecipazione.

 

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