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e-commerce: entro il 31 ottobre l'invio dei dati

Scade il 31 ottobre 2019 la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati commerciali dei fornitori da parte dei soggetti che utilizzano "interfacce elettroniche" per facilitare le vendite a distanza: lo prevede un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 660061/2019 pubblicato ieri.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • a regime, tale adempimento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre;
  • il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, si intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti in Italia;
  • devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
    1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale (se esistente), l'indirizzo di posta elettronica;
    2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
    3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro;
  • il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore (così dispone il terzo comma del richiamato art. 13 , D.L. n. 34/2019).
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