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Corrispettivi telematici: come adempiere

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L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, di norma identificato con obbligo di corrispettivi telematici o elettronici, può essere assolto da parte dei contribuenti avvalendosi degli appositi Registratori Telematici. Esiste, tuttavia, una strada alternativa, ovvero quella di utilizzare l’applicazione gratuitamente messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, denominata “Documento commerciale on line”. Con il cd. decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), inoltre, viene introdotta un’ulteriore opzione, che vede possibile mantenere in via provvisoria l’utilizzo dei pregressi documenti certificativi (scontrino o ricevuta fiscale), seguiti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel seguito si delineano le tre soluzioni, accentrando l’attenzione in particolare sulle modalità operative di emissione del Documento commerciale on line.

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Premessa

Con l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, operativo a fare data dal 1° luglio 2019, per i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, un buon numero di contribuenti ha approcciato le procedure di emissione deldocumento commerciale, ovvero il documento che sostituisce lo scontrino fiscale e/o la ricevuta fiscale, e le procedure di trasmissione telematica dei corrispettivi stessi.

 Ricorda
Gli e-corrispettivi,a norma dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, diverranno obbligatori per tutti i commercianti, gli artigiani che operano in locali aperti al pubblico e, più in generale, per tutti coloro che attualmente si avvalgono del Registratore di cassa per l’emissione dello scontrino fiscale, o che utilizzano le ricevute fiscali, a partire dal 1° gennaio 2020.

Si rende quindi opportuno richiamare le modalità operative che il contribuente può seguire per adempiere al dettato normativo.

 

Il Registratore Telematico

I corrispettivi telematici (o elettronici) sono stati introdotti nel nostro ordinamento con l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Nella fase introduttiva, non si trattava di un obbligo; al contribuente veniva offerta la possibilità di optare, su base volontaria, per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ottenendo, a fronte di tale scelta, il riconoscimento di alcune premialità.

In questa fase iniziale, l’unica modalità tramite la quale era materialmente possibile adempiere era quella di dotarsi di uno o più Registratori Telematici, eventualmente tra loro connessi in rete tramite un server RT. Il Registratore Telematico trova la sua definizione nell’art. 1 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016: si tratta di strumenti “costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input”.

Detto più semplicemente, i Registratori Telematici sono delle “casse” evolute, che memorizzano in maniera sicura i corrispettivi imputati e che tali corrispettivi trasmettono telematicamente sotto forma di tracciato XML, conforme a quello previsto dall’Agenzia delle entrate, provvedendo altresì alla produzione del documento commerciale da rilasciare ai clienti.

Sul Registratore Telematico molto vi sarebbe da dire, sia quanto alla fase di censimento iniziale, che in merito ai diversi dettagli che ineriscono all’emissione del documento commerciale, ovvero il documento che sostituisce scontrino e ricevuta fiscale.

Tuttavia, in questa sede, vogliamo accentrare l’attenzione sullo strumento alternativoal Registratore Telematico, ovvero l’applicazione dell’Agenzia delle entrate “Documento commerciale on line”.

 

Documento commerciale on line

La gestione dei corrispettivi telematici prevede sostanzialmente il rispetto di due step basilari:

  1. il corrispettivo viene memorizzato in maniera “inviolabile”, all’atto dell’emissione del documento commerciale;
  2. i corrispettivi giornalieri vengono trasmessi, sotto forma di file XML, all’Agenzia delle entrate.

 Ricorda
Se si utilizza il Registratore Telematico, sarà tale apparecchio a gestire la fase di trasmissione dati all’Agenzia delle entrate, trasmissione che, come previsto dal decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) in modifica a quanto originariamente previsto dal D.Lgs. n. 127/2015, può avvenire entro 12 giorni dalla data del corrispettivo stesso (similarmente ai 12 giorni concessi per la trasmissione del file fattura, in caso di fatturazione immediata).

E’ tuttavia possibile effettuare contestualmente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, gratuitamente, avvalendosi dell’applicazione web “Documento commerciale on line”.

Si tratta, sostanzialmente, di un’applicazione presente nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi”, cui ciascun contribuente può accedere, se dotato di credenziali di accesso Fisconline, Entratel, SPID o carta CNS, che consente di imputare direttamente on-line il documento commerciale (con elencazione dei beni ceduti o servizi prestati e di tutti gli elementi richiesti dal documento commerciale).

Terminata la compilazione, ad avvenuta conferma, il documento commerciale viene immediatamente memorizzato nei server dell’Agenzia delle entrate (il dato viene quindi memorizzato e trasmesso contestualmente), ed il documento commerciale viene prodotto in PDF, al fine di potere essere stampato e consegnato alla controparte, oppure trasmesso elettronicamente al cliente stesso. Il documento commerciale, infatti, può anche non essere stampato, a condizione che il cliente accetti di riceverne copia in sola forma elettronica (ad esempio, via e-mail, o servizio di messaggistica, ecc.).

 

Accesso alla procedura “Documento commerciale on line”

Come si è detto, il documento commerciale on line può essere predisposto mediante accesso alla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, all’indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.

 Attenzione
Anche in presenza di deleghe conferite ad intermediario abilitato ai fini della fatturazione elettronica e/o alla gestione dei corrispettivi, la specifica funzione “Documento commerciale on line” è utilizzabile solo da parte del contribuente che acceda con le proprie credenziali. Il servizio non è in alcun modo delegabile a terzi. Per l’emissione di un documento commerciale on line, pertanto, il contribuente dovrà accedere con le proprie credenziali

Il passaggio successivo è quello di accedere alla sezione “Corrispettivi, Documento commerciale on line”.

La compilazione del documento commerciale “on line”

Effettuato l’accesso all’area dedicata, è possibile procedere alla vera e propria compilazione del documento commerciale, ovvero il documento che svolge funzioni di quietanza, da rilasciare obbligatoriamente al cliente nel momento in cui le ricevute fiscali o lo scontrino fiscale non siano più utilizzabili, poiché è scattato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per la produzione di un documento commerciale on line, occorre accedere alla sezione “Generazione”.

 

Ogni documento generato potrà poi in seguito essere richiamato, grazie alla funzione di visualizzazione, per potere essere visualizzato, salvato, stampato.

Per meglio seguire i passaggi di generazione del documento, può risultare utile richiamare quello che sarà il risultato finale, secondo il layout previsto normativamente nel 2016 dall’Agenzia delle entrate (da cui l’immagine a seguire è tratta):

 

Operativamente, l’esercente dovrà innanzi tutto inserire i propri dati anagrafici, o completare quelli mancanti. L’Agenzia delle entrate, infatti, nel “riconoscere” il contribuente grazie all’accesso effettuato, propone già una gran parte dell’anagrafica precompilata. Tali dati saranno riportati in testata al documento commerciale:

 

Terminata l’imputazione dei dati di testata, si procede con la compilazione vera e propria del documento commerciale, che può essere:

  • relativo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (“vendita”);
  • a storno di un precedente documento a seguito di reso (“reso”);
  • a storno di un precedente documento a seguito di annullo (“annullo”).

La tipologia di documento commerciale che si va ad emettere deve essere imputata, avvalendosi dell’apposito elenco a discesa:

 

La procedura consente anche l’emissione del documento commerciale “per regalo”, che non evidenzia il prezzo e che viene rilasciato all’acquirente ai soli fini di garanzia.

 

Una volta impostata la tipologia di documento commerciale, il dettaglio dei beni ceduti o delle prestazioni rese deve essere inserito nelle righe a seguire, con distinta indicazione di imponibile ed IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, con eventuale separata evidenza dello sconto praticato su ciascuna voce. La base imponibile viene determinata in automatico, come quantità per prezzo (meno eventuale sconto), così come viene calcolata l’IVA, sulla base dell’aliquota indicata:

 

 Attenzione
Come da disposizioni normative, il documento commerciale deve anche contenere evidenza dell’importo pagato in contanti, distintamente da quello pagato con strumenti elettronici o eventualmente del corrispettivo non pagato.

Fintanto che il pagamento non trova quadratura con l’ammontare complessivo, non è possibile procedere oltre, come evidenziato nell’immagine riportata. Solo nel momento in cui le modalità di pagamento sono correttamente inserite è possibile procedere nella fase di verifica.

 

La fase di verifica fornisce un sunto di tutti i dati imputati, consentendo di effettuare un ultimo controllo prima della convalida finale del documento commerciale, con possibilità di tornare alla schermata precedente e procedere con le correzioni del caso, laddove si riscontrino degli errori:

 

Ultimate le verifiche, è possibile confermare in via definitiva il documento commerciale, selezionando:

 

Una volta confermato il documento, lo stesso viene prodotto in pdf per potere essere stampato e consegnato al cliente, oppure allo stesso inviato tramite strumenti telematici.
Il corrispettivo è definitivamente memorizzato nei server dell’Agenzia delle entrate, ed è pertanto a questo punto immodificabile.

 Ricorda
In caso di errore, unica possibilità è quella di emettere un documento commerciale di annullo (che dovrà portare il riferimento a numero e data del documento che si intende annullare).

 Attenzione
Nel documento commerciale di annullo - così come in quello di reso, avente funzioni similari di “corrispettivo negativo”, ma legato ad un reso merce - gli importi dovranno essere riportati con segno positivo, poiché è la natura stessa del documento che fa rivestire al medesimo natura di storno di corrispettivi.

Sostanzialmente, il meccanismo è lo stesso della nota di credito emessa in formato elettronico, che deve essere compilata con importi positivi (+), essendo la nota di credito stessa un documento di segno negativo, relativo ai ricavi conseguiti.

 

La gestione del periodo transitorio (primi sei mesi dall’obbligo)

Anche se il presente intervento è sostanzialmente accentrato sulla fattispecie del documento commerciale on line, per completezza si ricorda che i corrispettivi elettronici possono essere gestiti non solo con Registratore Telematico o con l’applicazione on-line.

 Attenzione
Infatti, il decreto crescita ha introdotto una terza via, utilizzabile in via transitoria nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo. Si tratta quindi di una via perseguibile fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti per i quali l’obbligo è scattato il 1° luglio 2019, oppure sino al 30 giugno 2020, per i contribuenti che saranno attratti nell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2020. In tale periodo transitorio non saranno comminate sanzioni, se i corrispettivi giornalieri saranno trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione.

Operativamente, i contribuenti interessati continueranno a certificare i corrispettivi con il rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, e dovrà in tale caso essere mantenuto anche il registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. 

Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 29 giugno 2019, n. 15/E, questa modalità sarà considerata valida ad assolvere l’obbligo di “memorizzazione” nel periodo transitorio.

A questa forma di memorizzazione “alternativa”, concessa in via meramente transitoria, dovrà poi però seguire, tassativamente, l’invio telematico dei corrispettivi. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 luglio 2019, prot. n. 236086, ha stabilito che tale trasmissione telematica, da effettuare come si è detto entro il mese successivo a quello di effettuazione, potrà avvenire tramite un apposito servizio web, che sarà attivato all’interno dell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” e consentirà di caricare un file contenente il “foglio corrispettivi”, oppure tramite un altro servizio web, mediante il quale si potrà riportare manualmente, giorno per giorno, i dati dei corrispettivi. Ulteriore possibilità sarà quella di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

Le tre diverse soluzioni tecniche annunciate non sono, al momento della stesura del presente contributo, ancora operative.

 Lo studio è a disposizione per supporto ai clienti sia affiancando i fornitori dei registratori telematici che per il rilascio delle credenziali di accesso Fisconline, CNS e SPID

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