News

Le ritenute sui redditi da lavoro autonomo nel regime forfettario

Contents[Hide]

Dal 1° gennaio 2019, il contribuente forfetario è divenuto sostituto d’imposta verso i propri dipendenti e collaboratori con riferimento ad emolumenti qualificabili come redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Laddove, invece, questi dovesse avvalersi di collaboratori che agiscono nelle vesti di lavoratori autonomi non scatta per il forfait l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sul compenso corrisposto. Tuttavia, come si evince dalla Circolare n. 9/E/2019 , in tale ipotesi è comunque facoltà operare le ritenute, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario.

 

Premessa

Come noto, i soggetti che agiscono in regime forfetario godono di una serie di semplificazioni ai fini IVA ed ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini IVA, il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce che il contribuente forfait non addebita l’IVA in rivalsa e non esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Pertanto, le fatture emesse non devono riportare l’addebito dell’IVA.

Ai sensi del successivo comma 59 gli stessi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:

  • registrazione delle fatture emesse e delle fatture di acquisto;
  • registrazione dei corrispettivi;
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione annuale IVA.

Sono inoltre esonerati dalla fatturazione elettronica, salvo che si tratti di operazioni verso la Pubblica Amministrazione.

Ai fini delle imposte sui redditi, invece:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esclusi dall’applicazione degli ISA;
  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto IRPEF in relazione ai ricavi o compensi percepiti (nella fattura emessa, quindi, non indicano la ritenuta d’acconto).

 Ricorda
Chi opera in tale regime versa un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. L’aliquota applicabile è del 15%, la quale è ridotta al 5% per le start-up per i primi 5 periodi d’imposta, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 65 della legge n. 190/2014.

 

Il ruolo di sostituto d’imposta

Sin dal momento della sua introduzione nel nostro sistema tributario, il regime forfetario non prevedeva il ruolo di sostituto d’imposta, nel senso che i contribuenti che vi agiscono non sono mai stati obbligati ad operare le ritenute alla fonte (a titolo d’acconto o d’imposta) sui compensi corrisposti a terzi soggetti, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto destinatario degli emolumenti.

Con decorrenza 1° gennaio 2019, tale regola NON si applica più con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti ai lavoratori di cui il contribuente forfetario si avvale nell’esercizio della propria attività. Si tratta della novità introdotta dal dall'art. 6 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto "Crescita"), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58.

La novella è stata introdotta a seguito delle novità che hanno riguardato il regime forfetario previste dalla legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con la quale, intervenendo sui requisiti per l’accesso al regime di favore oggetto di trattazione, il legislatore ha eliminato, il requisito inerente il limite di compensi annui (5.000 euro) da corrispondere a lavoratori dipendenti e collaboratori del forfetario. In pratica, dal 1° gennaio 2019, non costituisce più requisito di accesso al forfait l’aver corrisposto, nell’anno precedente, compensi a dipendenti o collaboratori, inferiori a 5.000 euro. Non effettuando ritenute IRPEF sugli emolumenti ai dipendenti si sarebbe generato poi l’obbligo per i dipendenti stessi di dover presentare la propria dichiarazione reddituale al fine di conguagliare le imposte con il fisco.

 

 

Compensi corrisposti a

Ritenuta alla fonte da operare

Collaboratori lavoratori autonomi

NO

Dipendenti o collaboratori NON lavoratori autonomi

SI

(dal 1° gennaio 2019)

 

 Attenzione
È bene sempre ribadire che, poiché il decreto "Crescita" è entrato in vigore il 1° maggio 2019, e visto che la novità ha efficacia dal 1° gennaio di questo stesso anno, è stato stabilito che per le somme già erogate alle quali non è stata applicata la ritenuta, il datore di lavoro deve provvedere ad operare la trattenuta ripartendo l’ammontare in tre rate mensili a decorrere dal mese di agosto prossimo.

 

La facoltà sui redditi di lavoro autonomo

Resta fermo, dunque, che l’obbligo, per il contribuente forfetario, di eseguire, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la ritenuta alla fonte (comprese addizionali e regionali IRPEF), è previsto per i soli emolumenti corrisposti a dipendenti e collaboratori e qualificabili come redditi da lavoro dipendente o assimilati; mentre questi, continua a non rivestire la qualifica di sostituto d’imposta verso i propri collaboratori che agiscono come lavoratori autonomi.

Come si evince dalla Circolare n. 9/E/2019 , è tuttavia facoltà operare le ritenute, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario.

 Esempio
Il signor Rossi è titolare di un negozio di abbigliamento, nel quale ha assunto, a maggio 2019, un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il signor Rossi, inoltre, si è avvalso della consulenza informatica del sig. Alberto, il quale agisce con partita IVA in regime ordinario. In tale ipotesi:

Compensi corrisposti

Ritenuta alla fonte da operare

Al dipendente

SI

Sig. Alberto

Facoltativa

Laddove decida, di operare la ritenuta d’acconto sul compenso da corrispondere al sig. Alberto, il contribuente Sig. Rossi, dovrà versare la ritenuta operata e ciò dovrà essere fatto secondo le ordinarie regole, ossia entro il giorno 16 del mese successive al pagamento del compenso (codice tributo 1040).

 

Il sig. Rossi, sarà tenuto poi all’invio ed al rilascio della CU per il dipendente e per il collaboratore, secondo le ordinarie regole.

Tags: ,

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme