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Vendita di alcolici, ripristinata la denuncia fiscale alle Dogane

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Il decreto “Crescita” n. 34/2019, con l’art. 13-bis , inserito in sede di conversione in legge, reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia della Dogane per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, ricostituendo così la disciplina ante legge n. 124/2017 (Legge sulla Concorrenza), che ne aveva disposto l’eliminazione.

Esaminiamo quindi le novità intervenute in merito a tale adempimento e i soggetti che ne sono interessati.

 

Premessa

L’art. 29 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) dispone che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per territorio. La denuncia in questione, riguarda anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcol denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

Tale adempimento era stato invece eliminato dalla legge sulla Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con riferimento alla vendita di alcolici negli esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Con l’art. 13-bis, il decreto “Crescita” è ora intervenuto ripristinando l’obbligo anche per tali ambiti di attività.

 

La normativa previgente l’intervento del decreto “Crescita”

L’ultimo intervento in materia di obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici, come già anticipato in premessa era rinvenibile nella legge sulla Concorrenza che ha modificato l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995; in particolare la legge citata, ha previsto, a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini l’espressa esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, così riducendone il campo di applicazione (si veda la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 113015/RU del 9 ottobre 2017 ).

 Ricorda
Tali soggetti economici, che già fruivano della generalizzata soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico, prima dell’intervento del decreto “Crescita”, non erano più censiti dall’Agenzia delle Dogane, pur permanendo integri i poteri, ad essa riconosciuti, di effettuare interventi e controlli ex art. 18, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995.

 Attenzione
È da evidenziare che costituivano, nello specifico, eccezione generale all’obbligo di denuncia la vendita al minuto di prodotti alcolici, che ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, indipendentemente dalla classificazione e dai requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.

In particolare i soggetti per i quali operava l’omissione della denuncia di attivazione erano, in via generale, così individuati:

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1995, ovvero quelli annessi (ad es. alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari);
  • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.

L’Agenzia delle Dogane aveva specificato che è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

 Attenzione
Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione, nonché di correlata licenza fiscale, per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Fatta tale doverosa ricostruzione passiamo ad analizzare l’intervento del decreto crescita.

 

Le novità del decreto “Crescita”

Il D.L. n. 34/2019 , post conversione in legge, modifica l’art. 29 del TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), il quale, come visto sopra, obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa all’obbligo di denuncia al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

Nella formulazione della norma precedente le modifiche del decreto “Crescita” sono soggetti alla denuncia gli esercizi di vendita, ad esclusione:

  • degli esercizi pubblici,
  • degli esercizi di intrattenimento pubblico,
  • degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,
  • ed i depositi di alcol denaturato aventi specifiche caratteristiche.

 Novità
Con le modifiche in esame si reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e per i rifugi alpini.

Viene dunque ristabilito l’assetto normativo in essere prima della legge sulla Concorrenza.

 

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