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Nota di credito con segno positivo

In risposta ad una specifica istanza di interpello, Assosoftware ha confermato che gli importi indicati nelle note di credito devono essere riportati necessariamente con segno positivo, sia nelle righe, sia nel riepilogo per aliquota.

Si ricorda inoltre che nell’ambito della disciplina dettata per la fatturazione elettronica, il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, n. 89757 ha disposto che:

  • da un lato, le regole tecniche previste per le fatture elettroniche “sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito)” (paragrafo 6.1);
  • dall’altro, che “Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI” (paragrafo 6.2).

Da tale disposto normativo, l’Agenzia delle Entrate ha tratto la conseguenza che nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI (Sistema di Interscambio) esclude qualsiasi “richiesta” - da intendersi come documento o nota - non espressamente prevista da una disposizione normativa: a tal fine si può fare l’esempio delle note di debito “anomale” del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi).

Per l’Agenzia, tuttavia, non vi ravvisano ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, semprechè ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note “si collochino in un completo e coerente quadro probatorio”.

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