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Gli incentivi fiscali riconosciuti a chi investe in start-up innovative e Pmi innovative

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 maggio 2019 del Mef che – in attuazione dell'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – detta la disciplina relativa agli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative.

Nello Specifico:

DEDUZIONI e DETRAZIONI FISCALI
per gli INVESTIMENTI in START-UP INNOVATIVE e PMI INNOVATIVE

SOGGETTI INTERESSATI

Le agevolazioni in esame si applicano ai soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano un “investimento agevolato” in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

“INVESTIMENTO AGEVOLATO”

Per “investimento agevolato” si intende:

  • il conferimento in denaro iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, della Pmi innovative o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative;
  • l'investimento in quote degli oicr di cui sopra.

Può essere effettuato anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

ESCLUSIONI

Le agevolazioni in esame non si applicano:

  • agli investimenti effettuati tramite Oicr e società che siano – anche indirettamente - a partecipazione pubblica;
  • agli investimenti in start-up innovative o Pmi innovative che si qualifichino come imprese “in difficoltà”, imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati, oppure imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
  • alle start-up innovative, alle Pmi innovative e agli incubatori certificati, agli Oicr nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili;
  • agli investimenti ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella Pmi innovativa oggetto  dell'investimento (fatta eccezione per le particolari ipotesi previste dall'art. 2 del decreto in commento).

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il decreto dispone quanto segue:

CONTRIBUENTE

AGEVOLAZIONE (1)

SOGGETTI IRPEF

Detrazione di un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1 milione, in ciascun periodo d'imposta(2) (3).

SOGGETTI IRES

Deduzione di un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore ad euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta(4).

(1) L'incentivo può essere cumulato con le altre agevolazioni di cui all'art. 27 del citato D.L. n. 179/2012.
(2) Soci di Snc e Sas: l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di 1 milione si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
(3) Se la detrazione è superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere detratta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
(4) Se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

DOCUMENTAZIONE

Gli adempimenti documentali prescritti dalla normativa sono indicati all'art. 5 del provvedimento.

 

 

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