Attraverso alcune nuove FAQ pubblicate sul proprio sito, Assosoftware ha fornito dei chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. In particolare:
FATTURA ELETTRONICA: Gli ULTIMI CHIARIMENTI di ASSOSOFTWARE
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INTEGRAZIONE della FATTURA
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Anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, si ritiene che l’integrazione della fattura di acquisto possa avvenire, alternativamente:
- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente su di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa(1).
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DATA della FATTURA
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Data di effettuazione dell’operazione: 28 settembre 2019 Data di trasmissione al SdI del documento elettronico: 2 ottobre 2019 Data del documento indicata nel file xml: 28 settembre 2019 Data di emissione del documento: 2 ottobre 2019(2).
Fattura cartacea o elettronica extra SdI Nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione. Qualora quest’ultima non coincida con la data di emissione, dev’essere indicata anche la data di emissione.
Fattura differita La “data documento” deve coincidere con quella di effettuazione dell’operazione, che può corrispondere o meno a quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse, nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:
- la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e, preferibilmente, la data dell’ultima operazione.
Registro vendite Alla domanda “Quale data va riportata in fase di annotazione della fattura nel registro vendite?”, Assosoftware risponde che “nulla cambia rispetto ad ora nell’annotazione delle fatture di vendita nel registro IVA, dove si potrà riportare la sola data del documento (ora ‘data di effettuazione dell’operazione’), effettuando la registrazione in un momento qualsiasi a partire dalla data del documento fino al giorno 15 del mese successivo”.
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RICEZIONE di FATTURA OLTRE il GIORNO 15 del MESE SUCCESSIVO – CONTRIBUENTE TRIMESTRALE
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E’ possibile portare in detrazione nel secondo trimestre una fattura datata 20 giugno, ricevuta e annotata il 15 agosto 2019.
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(1) Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso al SdI; la conservazione digitale del documento non è obbligatoria, eccetto il caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica. (2) Tale data è presente all’interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da SdI con la nomenclatura <DataOraRicezione>.
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