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Nuova Sabatini: l’agevolazione è un contributo in conto impianto

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La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione dell’obbligo di notifica all’UE, a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento. Si è espresso così il MI.S.E. dissipando ogni dubbio circa l’eventuale classificazione dell’agevolazione tra i contributi in conto interesse che a loro volta sono annoverabili nella macro categoria dei contributi in conto esercizio. Nel presente approfondimento, dopo aver richiamato la disciplina della Nuova sabatini, ci soffermeremo sulla differenza tra contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio.

 

Premessa

IL MI.S.E. con apposita F.A.Q. ha fornito un importante chiarimento in materia di Nuova Sabatini, affermando che l’agevolazione è classificata quale contributo in conto impianti e non in conto esercizio, come poteva far intendere la struttura normativa dell’agevolazione, la quale opera quale contributo, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse che varia dal 2,75% al 3.75%.

 

La Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini, art. 2 D.L. n. 69/2013, è una misura agevolativa volta a sostenere le PMI nell’acquisto o acquisizione in leasing di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dello stato patrimoniale, come da principio contabile n. 16 dell’OIC) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, l’agevolazione è finalizzata:

  • alla concessione finanziamenti agevolati da parte di Banche e intermediari finanziaria aderenti ad apposita convenzione con il MI.S.E., per investimenti in beni strumentali;

 Attenzione
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

  • all’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti nei beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Industria 4.0")

 Attenzione 
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), sono individuati all’interno degli Allegati 6/A e 6/B alla Circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii.

Il Decreto Crescita, D.L. n. 34/2019, all’art. 20, è intervenuto sulla misura in commento:

  • innalzando l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;
  • modificando le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga, per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, in un'unica soluzione.

 Attenzione 
In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l'erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017), e, dunque, l’erogazione avviene secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili (si veda la scheda di lettura del D.L. n. 34/2019 - Senato/Camera dei deputati).

Sempre il Decreto Crescita, all’art. 21, ha esteso l’agevolazione anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. In tali casi è disposta l’applicazione in forma maggiorata del contributo statale di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013, ossia 5 percento, per le micro e piccole imprese e 3,575% per le medie imprese. 

Fatta tale doverosa ricostruzione passiamo all’analisi degli ultimi chiarimenti forniti dal MI.S.E.

 

L’agevolazione quale contributo in conto impianti

Come da premessa, il MI.S.E. è intervenuto con apposita F.A.Q. classificando, a livello contabile, l’agevolazione Nuova Sabatini quale contributo in conto impianti e non quale contributo in conto esercizio come poteva far intendere la struttura normativa dell’agevolazione che, come ricordato, opera quale contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse che varia dal 2,75% al 3.75%.

A tal proposito è stato messo in evidenza come “la Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione (dall’obbligo di notifica all’UE) a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

  • regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (rego2014061700651) (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 (rego2014062500702), per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
  • regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (rego2014121601388), per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50% (P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673)”.

Individuata la suddetta classificazione è importante distinguere tra contributi in conto impianto e contributi in conto esercizio tra i quali sono annoverabili i contributi in conto interessi.

Osserva

I contributi in conto impianti

I contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati.

Tali contributi non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono (vedi Risoluzione 22 gennaio 210, n. 2/E ). In termini pratici, non assumono autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.

Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo l’OIC 16, con due metodi alternativi:

  • con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
  • con il secondo metodo (metodo diretto), i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Nel primo caso, sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo (senza sottrare i contributi) delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio; i maggiori ammortamenti, calcolati sul costo lordo del cespite, vengono dunque “compensati” dalle rispettive quote di contributo di competenza di ciascun esercizio. Applicando il 2° metodo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. La tassazione avviene per competenza in funzione del decreto di concessione dell’agevolazione che individua il momento in cui diviene certo il diritto dell’impresa a percepire il contributo. È a partire dall’esercizio in cui si forma la certezza dell’esistenza del contributo che il costo del cespite eventualmente già acquistato deve essere decurtato, con effetto fiscale, delle somme spettanti anche se non ancora percepite, fatta salva l’entrata in funzione del bene (si veda a tal proposito la Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2010, n. 2/E ).

I contributi in conto esercizio

Ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere h) e g) del TUIR, non generano sopravvenienze attive bensì ricavi i contributi spettanti in base a disposizioni contrattuali e quelli “spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”. I contributi in conto esercizio sono, generalmente, destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi e gli oneri di gestione (si pensi agli interessi passivi) e devono essere rilevati in contabilità per competenza e non per cassa, vale a dire nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli, anche se successivo all’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.

Nella redazione del bilancio è dunque necessario prestare molta attenzione alle indicazioni fornite dal MI.S.E.

 

Lo Studio

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