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Fatturazione elettronica, dalle Entrate chiarimenti sulle note di variazione

Nell’ambito della disciplina dettata per la fatturazione elettronica, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 (modificato da ultimo dal Provvedimento n. 107524/2019 ) ha disposto che:

  • da un lato, le regole tecniche previste per le fatture elettroniche “sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito)” (paragrafo 6.1);
  • dall’altro, che “Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI” (paragrafo 6.2).

Da tale disposto normativo, l’Agenzia delle Entrate (Risposta all’istanza di interpello 30 maggio 2019, n. 172 ) ha tratto la conseguenza che nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI (Sistema di Interscambio) esclude qualsiasi “richiesta” - da intendersi come documento o nota - non espressamente prevista da una disposizione normativa: a tal fine si può fare l’esempio delle note di debito “anomale” del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi).

Per l’Agenzia, tuttavia, non vi ravvisano ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, semprechè ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note “si collochino in un completo e coerente quadro probatorio”.

Come suggerito dalle Entrate con la FAQ n. 27 del 27 novembre 2018, per la corretta esposizione della variazione di sola Iva, in caso di invio tramite SdI di una fattura con erronea indicazione della stessa, può essere utilizzata la "Fattura Semplificata" che permette l'inserimento dell'imposta senza valorizzare imponibile ed aliquota.

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