In data 29/12 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 la Legge 29 dicembre 2022. n. 197 (Legge di Bilancio) approvata definitivamente dal Senato. Di seguito un riassunto delle più importanti misure entrate in vigore il 1° gennaio 2023.
- Definizione agevolata controlli automatizzati
- Sanatoria irregolarità formali
- Ravvedimento speciale
- Definizione agevolata atti di accertamento
- Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Conciliazione agevolata
- Rinuncia agevolata alle controversie
- Regolarizzazione versamenti
- Annullamento automatico debiti fino a mille euro
- Definizione agevolata carichi - rottamazione
- Discarico per inesigibilità
- Correzione degli errori contabili
- Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata
- Misure in materia di energia elettrica, gas e carburanti
- Annullamento oneri generali di sistema elettrico
- IVA ridotta somministrazioni gas metano
- Riduzione oneri generali di sistema settore gas per il 1° trimestre 2023
- IVA al 5% per teleriscaldamento
- Contributo solidarietà enti locali caro energia
- Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico
- Credito d’imposta carburante per imprese agricole e della pesca
- Bonus mobili a 8.000 euro nel 2023
- Regime forfetario
- Tassa piatta incrementale
- Regime fiscale delle mance
- Tassazione premi risultato
- Plastic tax e sugar tax
- Incremento delle quote di ammortamento deducibili dal 4% al 6% dei fabbricati strumentali per i market
- IVA ridotta su prodotti igienici e per l’infanzia
- IVA 10% pellet
- Fondo per la prima casa under 36
- Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili di classe energetica A o B
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
- Esenzione IMU immobili occupati
- Affrancamento utili di fonte estera
- Plusvalenze da beni immobili
- Assegnazione beni ai soci
- Estromissione beni ditta individuale
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
- Agevolazioni piccola proprietà contadina
- Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici
- Tassazione cessioni quote OICR
- Contributo di solidarietà imprese energetiche
- Accise sui tabacchi
- Giochi
- Regime fiscale delle cripto-attività
- Presidio partite IVA
- Comunicazioni piattaforme di vendita on line
- Sanzioni reverse charge
- Esonero parziale contributi a carico lavoratori dipendenti
Definizione agevolata controlli automatizzati
Commi 153-161 e 163-165
si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al:
- 31 dicembre 2019;
- 31 dicembre 2020;
- 31 dicembre 2021;
richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
Nota Bene: Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Nota Bene: Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Nota Bene: Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione.
Sanatoria irregolarità formali
Commi 166-173
Si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Ravvedimento speciale
Commi 174-178
Si permette, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
Nota Bene: Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Attenzione: Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.
Definizione agevolata atti di accertamento
Commi 179-185
Si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.
Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.
Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Commi 186-205
È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Conciliazione agevolata
Commi 206-212
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dal comma 186-205, è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata alle controversie
Commi 213-218
Si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione versamenti
Commi 219-221
Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Annullamento automatico debiti fino a mille euro
Commi 222-230
Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione.
Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Definizione agevolata carichi - rottamazione
Commi 231-252
Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. E' abbattuto l’aggio in favore dell’Agente della riscossione.
La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.
Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Discarico per inesigibilità
Commi 253 e 254
Conseguentemente alle predette misure, il comma 253 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli Agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.
La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l’Agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
Correzione degli errori contabili
Commi 273-275
La peculiare disciplina della correzione degli errori contabili, che attribuisce, alla presenza di determinati requisiti, rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, di cui all’art. 83 del TUIR come modificato dal D.L. n. 73/2022, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata
Comma 276
Eleva l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.
Per effetto della modifica, il regime è adottato “naturalmente” se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:
- 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:
- "percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
- “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”.
Quest’ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.
Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Misure in materia di energia elettrica, gas e carburanti
Commi 2-9
Sono riconosciuti anche nel 1° trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 a contrasto dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022:
- credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;
- credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;
- credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta ed il regime di cessione del credito, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle predette agevolazioni con la C.M. n. 13/E/2022.
Annullamento oneri generali di sistema elettrico
Commi 11 e 12
È confermato, per il 1° trimestre 2023, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023.
Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico - quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale - è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall’anno 2023 (art. 6). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall’anno 2023, non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall’anno 2023.
Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l’altro, l’eliminazione dell’obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri “impropri”, ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).
IVA ridotta somministrazioni gas metano
Commi 13 e 14
Il Disegno di Legge dispone l’estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell’aliquota IVA al 5% (in deroga all’aliquota del 10 o 22% prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente). Novità in conversione: La riduzione si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
La riduzione di aliquota al 5 per cento sui consumi, quindi, è vigente da ottobre del 2021.
Riduzione oneri generali di sistema settore gas per il 1° trimestre 2023
Comma 15
Si conferma, anche per il 1° trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il 4° trimestre 2022. Per questa ultima finalità è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1.200 milioni entro il 31 maggio 2023.
IVA al 5% per teleriscaldamento
Comma 16
Novità in conversione - In deroga alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’IVA con l’aliquota del 5%.
Si ricorda che, secondo quanto indicato nel glossario dell’ARERA, per teleriscaldamento si intende un “sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore”.
Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione.
Contributo solidarietà enti locali caro energia
Commi 17-19
Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023 e a tal fine si stanzia l’importo di 115 milioni per il 2023.
Inoltre, per il 1° trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
Si autorizza per l’anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.
Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico
Commi 30-38
Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2022/1854, il quale ha disposto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non.
Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell’ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (art. 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l’applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.
Credito d’imposta carburante per imprese agricole e della pesca
Commi 45-51
Si riconosce anche per il 1° trimestre solare dell’anno 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati.
Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario o di imprese di assicurazione autorizzate
I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si applicano le disposizioni dell’art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’art. 121, commi da 4 a 6 , del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Bonus mobili a 8.000 euro nel 2023
Comma 277
Disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.
Regime forfetario
Comma 54
Si innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfetaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Tassa piatta incrementale
Commi 55-57
i introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfetario, una tassa piatta al 15% da applicare sulla variazione di reddito (superiore al 5 per cento) calcolata come differenza tra il maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.
La base imponibile interessata dall’agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro.
La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024.
Regime fiscale delle mance
Commi 58-62
Sono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.
Il comma 60 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.
Tassazione premi risultato
Comma 63
Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento (in luogo del vigente 10 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.
Plastic tax e sugar tax
Comma 64
Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla Legge di Bilancio 2020.
Incremento delle quote di ammortamento deducibili dal 4% al 6% dei fabbricati strumentali per i market
Commi 65-71
Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti in determinati settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
Si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese per l’attività svolta con i codici ATECO:
47.11.10 (Iper- mercati);
47.11.20 (Supermercati);
47.11.30 (Discount di alimentari);
47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
47.19.10 (Grandi magazzini);
47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del TUIR, possono avvalersi dell’incremento al 6% in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori individuati in precedenza e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (2027).
IVA ridotta su prodotti igienici e per l’infanzia
Comma 72
Sono assoggettati all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia, quali:
latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
pannolini per bambini;
seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
IVA 10% pellet
Comma 73
In deroga al numero 98) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 711, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10% dal precedente 22%
Fondo per la prima casa under 36
Commi 74-75
Il comma 74, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36.
Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili di classe energetica A o B
Comma 76
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50% dell’IVA sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.
Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
Comma 80
Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Esenzione IMU immobili occupati
Commi 81
Sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
Affrancamento utili di fonte estera
Commi 87-95
si consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
Plusvalenze da beni immobili
Commi 96-99
si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.
Non si considerano:
i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa
nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.
Le disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall’art. 1, comma 633, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Assegnazione beni ai soci
Commi 100-105
Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.
Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.
Estromissione beni ditta individuale
Comma 106
Le disposizioni concernenti la c.d. estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva - sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Commi 107-109
Si consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
Le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023.
Le agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Nei territori montani (art. 9, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di CD e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Agevolazioni piccola proprietà contadina
Comma 110
L’art. 1, comma 110, introdotto durante l’esame parlamentare, estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni.
La disposizione in commento estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (previste al comma 4-bis) - cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento - anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici
Comma 111
Il comma 111, introdotto alla Camera, estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
Tassazione cessioni quote OICR
Commi 112-114
Si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
L’opzione è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell’art. 26-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell’art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell’art. 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente.
In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.
L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Contributo di solidarietà imprese energetiche
Commi 115-121
Il comma 115 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
Il contributo è determinato applicando un’aliquota del 50% a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei 4 anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia.
Il contributo è versato entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
Accise sui tabacchi
Comma 122
Il provvedimento interviene inoltre in materia di accise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Viene altresì aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
Giochi
Commi 123-125
Il Disegno di Legge poi proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.
Dispone altresì un incremento del 15%, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.
Regime fiscale delle cripto-attività
Commi 126-147
Il provvedimento introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
Più in dettaglio sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della “dichiarazione”, quello c.d. del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”.
Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF.
Viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. Anche le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Il Disegno di Legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Infine, si applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo.
A decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch’esse destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Presidio partite IVA
Commi 148-150
Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
Comunicazioni piattaforme di vendita on line
Comma 151
Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
Sanzioni reverse charge
Comma 152
Viene aggiunto un periodo all’art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. 471/1997, prevedendo che se il cessionario/committente è stato partecipe di una frode, in caso di operazioni imponibili in reverse charge la detrazione viene disconosciuta ed è irrogata la sanzione del 90% di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.
Per quanto sembra emergere dalla norma, il mite regime sanzionatorio dei periodi precedenti, oltre che per le operazioni inesistenti ma nel contempo esenti, non imponibili o escluse, sembra operare quando il cessionario/committente, in base all’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto/potuto sapere della frode ma non ne è stato partecipe (sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro senza recupero della detrazione).
È in tal modo recepita la presa di posizione della Cass. SS.UU. 20 luglio 2022, n. 2272.
Esonero parziale contributi a carico lavoratori dipendenti
Comma 281
Anche per il 2023 viene riconosciuto, con le medesime modalità e con gli stessi criteri di cui all’art. 1, c. 1212 L. n. 234/2021, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
L'esonero è riconosciuto:
- in via generale in misura pari al 2%;
- in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a € 1.923.
Resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.