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Indennità 200€ autonomi e professionisti

Il Decreto attuativo necessario a rendere operative le disposizioni di cui all’art. 33, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, il testo “bollinato” fornisce alcune indicazioni utili a sciogliere i primi dubbi emersi dalla lettura della norma. Ciò nondimeno, i c.d. “200 euro” destinati ai lavoratori autonomi appaiono affatto semplici da ottenere, posto che le procedure di richiesta restano dense di incognite. Nel seguito l’analisi delle principali criticità

Premessa e soggetti beneficiari

Circa l’indennità una tantum di € 200,00 concessa per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ed ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

Possono beneficiare dell’indennità, previa domanda:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 

che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I beneficiari devono essere già iscritti alle predette gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

E' condizione necessaria aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento (totale o parziale) per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.

Si specifica che l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Presentazione della domanda

I soggetti interessati presentano la domanda a rispettivi enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

L’stanza deve essere accompagnata dalla dichiarazione dell' interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  • di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

dovranno inoltre essere allegati:

  • copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

 Attenzione
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono all'erogazione dell’indennità secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio sino al raggiungimento del totale disponibile (600 milioni di euro)

Per tale motivo la domanda di bonus eè sostanzialmente equiparata ad un c.d. "click day".

 

Requisiti

L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Per il requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

A seguito dei controlli nel caso l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

 Note
Trattandosi di un adempimento che necessita di essere presentato nel minor tempo possibile (clickday) e che l'accesso agli enti dovrà avvenire a mezzo credenziali (utente e password), SPID o SMARTCARD,  o studio non può garantire il tempestivo servizio di presentazione della domanda per conto dei clienti.

Si raccomanda infine a tutti i clienti di provare immediatamente l'accesso ai propri enti ed eventualmente di dotarsi immediatamente dei sistemi di accesso necessari (SPID o SMART CARD). Sistemi che possiamo emettere direttamente dallo studio. Per richiederne il rilascio invia una email a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

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